Cassazione Penale, Ordinanza n. 26561/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ritenendo i motivi aspecifici e privi di reale confronto con la decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti a fini di lieve entità. I motivi dedotti riguardavano: 1) la contestazione della responsabilità penale; 2) la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello; 3) la ritenuta carenza nella valutazione delle deduzioni difensive. La Corte ha però rilevato che i motivi erano intrinsecamente aspecifici, perché non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvevano in censure tautologiche sulla pretesa carenza motivazionale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo della sentenza non ne specifica ulteriormente il contenuto applicativo.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono intrinsecamente aspecifici, cioè non si confrontano in modo effettivo con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo tautologico censure già dedotte o formule di dissenso sulla motivazione, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della sentenza impugnata.
- La deduzione della mancata rinnovazione istruttoria o della carente valutazione delle difese, per essere scrutinabile in cassazione, deve contenere un confronto puntuale con la motivazione della decisione di merito; altrimenti il motivo è aspecifico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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