Cassazione Civile, Ordinanza n. 24108/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario agiva in primo grado per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a favore del proprio fondo e a carico del fondo limitrofo di proprietà di una società, entrambi siti nel territorio di Anacapri. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la nullità della sentenza per mancata assegnazione, da parte del Tribunale, di un termine per regolarizzare la costituzione del difensore, nonostante la ritenuta nullità della procura conferita all'avvocato intervenuto in primo grado; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse stata provata l'esercizio ultraventennale della servitù di passaggio e che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato gli indici di apparenza del diritto reale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la nullità denunciata, rilevando che la dedotta irregolarità processuale non aveva inciso concretamente sul diritto di difesa, poiché la società aveva poi depositato gli atti difensivi e non aveva indicato alcun pregiudizio specifico derivante dal vizio. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, osservando che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e che, comunque, si era in presenza di "doppia conforme", con conseguente operatività dell'art. 348-ter c.p.c.; la memoria non aveva poi superato tali rilievi. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la regolarizzazione della costituzione processuale non è rilevante in astratto, ma va valutata in relazione all'effettiva incidenza sul diritto di difesa; il vizio processuale non comporta automaticamente nullità utile se non è indicato un concreto pregiudizio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per la denuncia di nullità della sentenza per vizio processuale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti
in presenza di "doppia conforme" l'impugnazione per vizio motivazionale incontra il limite normativo che preclude la censura nei termini prospettati
richiamato per la proposta di definizione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La deduzione di un vizio processuale è ammissibile solo se il ricorrente allega e dimostra in modo specifico il concreto pregiudizio subito al diritto di difesa; il mero errore formale o la mera irregolarità del procedimento non bastano.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.
- Quando la decisione di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale, opera il limite della "doppia conforme", che restringe ulteriormente lo scrutinio di legittimità sul vizio motivazionale.
- In tema di servitù di passaggio, l'accertamento dell'esistenza di opere visibili e della concreta conformazione dei luoghi è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti dei vizi consentiti.
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