Cassazione Civile, Ordinanza n. 07198/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da unintimazione di pagamento fondata su una cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente per un importo complessivo di euro 7.552,77 relativo all'anno 2011. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi, formalmente imperniati su vizi di motivazione, nullit 0 e violazioni di norme processuali tributarie e codicistiche (artt. 132, 112, 115, 116 c.p.c.; art. 36 d.lgs. 546/1992; artt. 12, 18, 83, 101, 115 c.p.c.), ma prima della decisione ha depositato memoria in cui ha rappresentato di aver presentato domanda di definizione agevolata c.d. rottamazione quater per il residuo debito riferito alla cartella, chiedendo l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. La Corte ha preso atto della rituale adesione alla definizione agevolata e del pagamento delle prime rate, applicando la norma di interpretazione autentica che chiarisce che, ai fini dell'estinzione del giudizio, la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata del carico pendente sulla base della dichiarazione di adesione alla rottamazione e della prova del pagamento delle prime rate, applicando l'art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/2025, quale interpretazione autentica del comma 236 dell'art. 1 della l. n. 197/2022. Ha inoltre precisato che l'estinzione comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato, mentre le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha escluso altres ec l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, perch e9 tale aggravio opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilit e0 o improcedibilit e0.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
evocato nei motivi di ricorso per dedurre vizi della sentenza impugnata
evocato nei motivi di ricorso per difetto di motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
evocato nei motivi di ricorso in tema di motivazione delle sentenze tributarie
evocati nei motivi di ricorso per asserite violazioni processuali nella valutazione e nel corredo decisorio
artt. 12 e 18 d.lgs. n. 546 del 1992
evocati nei motivi di ricorso in relazione alla rappresentanza e agli atti del processo tributario
evocati nei motivi di ricorso in relazione alla procura e al contraddittorio
art. 1, commi 235, 236 e 241, l. n. 197 del 2022
"definizione agevolata"; "il giudizio va dichiarato estinto"
costituisce la base normativa della rottamazione quater; l'adesione e il pagamento della prima o unica rata, con deposito della documentazione richiesta, determinano il perfezionamento della definizione ai fini dell'estinzione del giudizio
art. 3-bis, comma 1 e comma 2, lettera c), d.l. n. 202 del 2024, conv. in l. n. 15 del 2025
richiamato nella norma interpretativa come disciplina collegata alla definizione agevolata dei carichi pendenti
art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/2025
norma di interpretazione autentica applicata dalla Corte: ai fini dell'estinzione dei giudizi sui debiti inclusi nella domanda di adesione, la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata e l'estinzione e8 dichiarata d'ufficio dal giudice sulla base della documentazione prevista
art. 1, comma 235, l. n. 197 del 2022
individua la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da produrre in giudizio
art. 1, comma 241, l. n. 197 del 2022
individua la comunicazione da produrre insieme alla prova del versamento per ottenere l'estinzione
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
interpretato autenticamente nel senso che il perfezionamento della definizione, ai fini estintivi, si realizza con il pagamento della prima o unica rata
art. 1, comma 1, d.l. n. 84/2025
non direttamente applicato, ma richiamato nel corpo della norma interpretativa trascritta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamo implicito al tema del doppio contributo unificato; la Corte esclude la sua applicazione nei casi di estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a debiti rientranti in una definizione agevolata dei carichi pendenti, l'estinzione del processo si perfeziona, ai fini processuali, con il versamento della prima o unica rata dovuta, purch e9 sia depositata la documentazione prevista dalla legge sull'adesione e sulla comunicazione dell'ente.
- Quando interviene una norma di interpretazione autentica sul momento di perfezionamento della definizione agevolata, il giudice deve applicarla anche al processo pendente, dichiarando l'estinzione d'ufficio se risulta provata l'adesione e il pagamento richiesti.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non ancora passati in giudicato pronunciati nel corso del processo.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poich e9 l'aggravio e8 previsto solo per rigetto, inammissibilit e0 o improcedibilit e0 dell'impugnazione.
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