Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07198/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da unintimazione di pagamento fondata su una cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente per un importo complessivo di euro 7.552,77 relativo all'anno 2011. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi, formalmente imperniati su vizi di motivazione, nullit0 e violazioni di norme processuali tributarie e codicistiche (artt. 132, 112, 115, 116 c.p.c.; art. 36 d.lgs. 546/1992; artt. 12, 18, 83, 101, 115 c.p.c.), ma prima della decisione ha depositato memoria in cui ha rappresentato di aver presentato domanda di definizione agevolata c.d. rottamazione quater per il residuo debito riferito alla cartella, chiedendo l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. La Corte ha preso atto della rituale adesione alla definizione agevolata e del pagamento delle prime rate, applicando la norma di interpretazione autentica che chiarisce che, ai fini dell'estinzione del giudizio, la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata del carico pendente sulla base della dichiarazione di adesione alla rottamazione e della prova del pagamento delle prime rate, applicando l'art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/2025, quale interpretazione autentica del comma 236 dell'art. 1 della l. n. 197/2022. Ha inoltre precisato che l'estinzione comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato, mentre le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha escluso altresec l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, perche9 tale aggravio opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilite0 o improcedibilite0.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a debiti rientranti in una definizione agevolata dei carichi pendenti, l'estinzione del processo si perfeziona, ai fini processuali, con il versamento della prima o unica rata dovuta, purche9 sia depositata la documentazione prevista dalla legge sull'adesione e sulla comunicazione dell'ente.
  • Quando interviene una norma di interpretazione autentica sul momento di perfezionamento della definizione agevolata, il giudice deve applicarla anche al processo pendente, dichiarando l'estinzione d'ufficio se risulta provata l'adesione e il pagamento richiesti.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non ancora passati in giudicato pronunciati nel corso del processo.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiche9 l'aggravio e8 previsto solo per rigetto, inammissibilite0 o improcedibilite0 dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.