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Ordinanza

Ordinanza n. 386/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione -OMISSIS- in data 22 gennaio 2026, notificato il 22 gennaio 2026, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 23 maggio 2025, su istanza dalla signora-OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Le censure erano incentrate sul difetto di istruttoria e sul difetto di motivazione. In particolare, sostenevano che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato che l’azienda agricola era stata costituita il 15 novembre 2024, si trovava in fase di start up e presentava un basso fatturato; inoltre, il volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2024 non sarebbe stato rappresentativo della situazione economica esistente al momento dell’adozione della revoca. Veniva altresì contestata l’indicazione, ritenuta insufficiente, delle banche dati consultate dall’Amministrazione. Dal provvedimento e dagli atti richiamati emergeva che l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva confermato il parere negativo sulla capacità economica della società, rilevando che la documentazione prodotta consisteva in una situazione contabile provvisoria e non consolidata, priva di costi del lavoro e non idonea a rendere attendibile l’utile dichiarato; il volume d’affari netto risultante dalla dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, era pari a -5 euro, mentre risultavano già in forza dodici lavoratori e numerose istanze di lavoro stagionale. L’Amministrazione aveva inoltre riferito che la società non aveva prodotto le fatture emesse, necessarie per ricostruire il volume d’affari effettivo e verificare la sostenibilità economica dell’impiego dei lavoratori richiesti. Erano stati inoltre richiamati gli esiti di un accesso ispettivo, nel quale erano stati riscontrati undici lavoratori irregolari, nove dei quali privi di valido titolo di soggiorno per il lavoro subordinato, con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di altra società collegata.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione non fossero supportate da una ragionevole probabilità di fondatezza, poiché le difese dell’Amministrazione dimostravano che la decisione aveva tenuto conto della documentazione prodotta dalla società con riferimento a un congruo periodo dell’anno 2025, dal 1° gennaio al 30 settembre, e delle risultanze delle banche dati Punto Fisco e Net INPS. Il giudice ha quindi ritenuto, nella fase cautelare, adeguatamente istruita e motivata la valutazione amministrativa circa l’insufficienza della capacità economica dell’azienda, senza ravvisare elementi idonei a superare il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro. L’ordinanza ha rilevato anche l’esistenza di un ulteriore provvedimento, adottato nella stessa data e non impugnato, nonché di provvedimenti riguardanti una società collegata, riservando ogni considerazione sui relativi rapporti. Le spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 9 D.M. 27 maggio 2020

    È stato richiamato quale parametro per la verifica dei requisiti reddituali e della capacità economica necessari a sostenere i costi del personale già impiegato e delle ulteriori assunzioni.

  • art. 44, comma 5, d.l. 73/2022

    È stato richiamato in relazione all’attestazione prodotta dal datore di lavoro sul rispetto dei requisiti di capacità economica.

  • Circolare n. 3/2022

    È stata richiamata dall’Ispettorato territoriale del lavoro a sostegno del parere negativo sulla capacità economica del datore di lavoro.

  • Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 2066 del 21 marzo 2023

    È stata richiamata quale ulteriore fondamento amministrativo del parere negativo sul rilascio del nulla osta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura di difetto di istruttoria non presenta fumus boni iuris quando l’Amministrazione abbia valutato la documentazione economica riferita a un periodo congruo e abbia integrato tale valutazione con dati risultanti da banche dati istituzionali.
  • La verifica della capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro subordinato può fondarsi sul confronto tra la documentazione contabile prodotta, il volume d’affari risultante dalle dichiarazioni fiscali, il numero dei lavoratori già impiegati e il numero delle ulteriori assunzioni richieste.
  • Una situazione contabile provvisoria priva dell’indicazione dei costi del lavoro può essere ritenuta inidonea a dimostrare l’effettiva capacità economica del datore di lavoro e può rendere non attendibile l’utile esposto.
  • La contestazione della motivazione relativa alle banche dati consultate non è sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare il difetto di motivazione quando l’Amministrazione indichi le fonti informative utilizzate e le colleghi a una valutazione complessiva della capacità economica del richiedente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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