Cassazione Penale, Sentenza n. 10351/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP in relazione al reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.). Con unico motivo di ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 274 c.p.p., contestando la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari: la difesa rilevava che la ricorrente aveva presentato denuncia/querela contro altri sodali, svolgeva attività lecita diversa e non avrebbe avuto consapevolezza dei fatti, che non sussisterebbe pericolo di reiterazione né rischio concreto di inquinamento probatorio, contestando dunque la valutazione del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la presentazione del ricorso la misura custodiale era stata sostituita (provvedimento del 28/11/2022) con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e gli avvocati hanno poi dichiarato la rinuncia al ricorso. Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito delle censure sulle esigenze cautelari e ha disposto che la ricorrente non fosse condannata alle spese processuali né al versamento alla cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
Norma richiamata per indicare il reato contestato (associazione a delinquere). La sentenza registra che la misura cautelare era stata adottata in relazione a tale fattispecie, senza entrare nel merito della qualificazione del fatto a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
La difesa ha invocato la norma in relazione ai vizi di motivazione; la Corte però non ha esaminato il motivo sostanziale (riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari) perché il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito della sostituzione della misura cautelare.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso avverso una misura cautelare, la misura viene revocata o sostituita in modo da eliminare l'interesse concreto del ricorrente alla decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può portare all'inammissibilità senza che la Cassazione entri nel merito delle censure; quando l'inammissibilità è sopravvenuta non è obbligatorio condannare la parte alle spese processuali.
- Le doglianze riguardanti esclusivamente le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio, ecc.) perdono efficacia se nel frattempo la misura cautelare viene attenuata o sostituita; per evitare l'inammissibilità il ricorrente deve dimostrare che permane un interesse attuale alla riforma.
- L'aver presentato una denuncia/querela contro altri partecipanti all'associazione o lo svolgimento di attività lecite possono essere elementi a favore della difesa, ma non determinano automaticamente la revoca della misura: occorre che siano ritenuti idonei a escludere il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio in modo concreto e comprovato.
- Le censure generiche o astratte sul pericolo di inquinamento probatorio sono in genere insufficienti; il difensore deve offrire elementi specifici che dimostrino l'assenza di tali rischi.
- La rinuncia al ricorso da parte della difesa, se fondata sulla sopravvenuta perdita di interesse (es. revoca della custodia), è una scelta che conduce alla dichiarazione di inammissibilità e può evitare oneri ulteriori per la parte.
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