Cassazione Civile, Ordinanza n. 01345/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un dipendente, originariamente assunto a tempo determinato presso la Regione Puglia e poi transitato all'ARIF Puglia con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel IV livello, che ha chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento nel V livello per avere svolto mansioni di autista di mezzi antincendio. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile il contratto collettivo privatistico di settore e, in base a esso, l'istituto della promozione automatica dopo quaranta giorni di adibizione a mansioni superiori. L'ente pubblico ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della normativa regionale e del CCNL, nonché dell'art. 117 Cost. e del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il rapporto restasse soggetto al regime del lavoro pubblico privatizzato e quindi all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001; (2) violazione della legge regionale istitutiva dell'ARIF, deducendo l'avvenuta abrogazione della norma richiamata dalla corte territoriale; (3) erronea applicazione degli artt. 2, 40, 40-bis e 52 d.lgs. n. 165/2001, perché l'esercizio di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego non consente l'acquisizione della qualifica superiore.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato, in continuità con precedenti conformi, che la sottoposizione del rapporto di lavoro di un ente pubblico non economico a un CCNL di diritto privato, per attività istituzionali dell'ente, non fa uscire il rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato; pertanto, salvo espressa deroga legislativa, continua ad applicarsi il d.lgs. n. 165/2001. Per il personale operaio dell'ARIF, l'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3/2010 comporta l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e, quindi, l'esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto solo alle corrispondenti differenze retributive ma non all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare anche la domanda retributiva verificando la prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori per l'intero periodo rivendicato.
Norme richiamate
art. 12, commi 3, 4 e 5, l. Regione Puglia n. 3/2010
La disciplina regionale richiamata non esclude, per il personale operaio dell'ente, l'applicazione delle regole generali del lavoro pubblico privatizzato; il rapporto resta soggetto al quadro del d.lgs. n. 165/2001.
art. 8 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria del 7.12.2010
La previsione contrattuale sulla promozione automatica non è applicabile in modo da consentire l'acquisizione definitiva della qualifica superiore nel rapporto pubblico privatizzato dell'ente.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
Richiamato per affermare la competenza statale in materia di ordinamento civile e quindi la prevalenza del regime del d.lgs. n. 165/2001 sul diverso assetto regionale/contrattuale.
Conferma che il rapporto di lavoro dell'ente rientra nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 si applicano ai rapporti di lavoro delle amministrazioni pubbliche, salvo deroghe espressamente previste.
Il sistema della contrattazione collettiva non può derogare, nel senso di attribuire effetti incompatibili, alle regole legali del lavoro pubblico privatizzato.
art. 40-bis d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel quadro delle regole inderogabili del pubblico impiego contrattualizzato.
L'esercizio di fatto di mansioni superiori non comporta l'acquisizione definitiva della qualifica superiore; può rilevare solo ai fini del trattamento economico per il periodo di effettivo svolgimento.
Citato come riforma che incide sul regime delle mansioni nel pubblico impiego, confermando l'inderogabilità del sistema legale.
La Corte rinvia alla motivazione dei precedenti per la ricostruzione del quadro normativo.
art. 18901/2019
Richiamata come precedente sul principio per cui il diritto alle differenze retributive nasce, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni superiori.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, la mera applicazione di un contratto collettivo di diritto privato non sottrae il rapporto al regime legale del d.lgs. n. 165/2001, salvo una deroga espressa e specifica prevista dalla legge.
- Per il personale di un ente pubblico non economico, l'esercizio di fatto di mansioni superiori non può determinare l'acquisizione automatica e definitiva della qualifica superiore se il rapporto resta assoggettato all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
- In tali rapporti, lo svolgimento di mansioni superiori può fondare soltanto il diritto alle corrispondenti differenze retributive per il periodo in cui le mansioni siano state effettivamente svolte.
- Chi domanda il compenso per mansioni superiori deve allegare e provare che l'espletamento delle mansioni si sia protratto per tutto il periodo cui la pretesa economica si riferisce; non basta la prova del solo periodo utile alla maturazione della promozione prevista dal CCNL privatistico.
- Quando il giudice di merito applica erroneamente un regime contrattuale privatistico incompatibile con il lavoro pubblico privatizzato, la decisione va cassata e la causa rinviata per il riesame secondo il corretto quadro normativo.
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