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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8653 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per il 2006, contestato dall’Istituto perché asseritamente notificato oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992, privo di motivazione e relativo a un immobile che l’ente riteneva esente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), dello stesso decreto. L’Istituto sosteneva di essere una ONLUS e di svolgere assistenza sanitaria a malati di mente, anche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, senza esercitare attività commerciale. Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza regionale che aveva riconosciuto l’esenzione basandosi sulla qualifica di ONLUS, deducendo che questa non fosse sufficiente senza la verifica dell’effettiva natura e delle modalità dell’attività svolta nell’immobile e contestando la mancata applicazione dell’onere della prova a carico di chi invoca l’agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari d’inammissibilità formulate dall’Istituto e ha accolto il ricorso del Comune. Ha chiarito che l’esenzione ICI richiede sia un requisito soggettivo sia un requisito oggettivo: non basta la qualifica di ONLUS o di ente religioso, poiché occorre accertare in concreto che nell’immobile l’attività sia svolta senza modalità commerciali. Nel caso risultavano percepiti corrispettivi per prestazioni rese sia nell’ambito del Servizio sanitario nazionale sia al di fuori di esso; spetta al contribuente provare i presupposti oggettivi dell’esenzione. La Corte ha cassato la sentenza favorevole all’Istituto e rinviato ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, anche per le spese. Non ha deciso definitivamente la spettanza dell’esenzione né le contestazioni originarie relative a decadenza e motivazione dell’avviso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    l'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale

    L’esenzione richiede congiuntamente i requisiti soggettivo e oggettivo. Quest’ultimo va verificato in concreto con riguardo all’attività effettivamente svolta nell’immobile e alle sue modalità; la sola qualifica dell’ente o la tipologia astratta dell’attività non sono sufficienti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    l'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    La disposizione è richiamata per individuare il requisito soggettivo dell’esenzione: l’attività agevolata deve essere svolta direttamente da un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Tale requisito non sostituisce la distinta verifica oggettiva delle modalità d’uso dell’immobile.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    il ricorso non articola ed argomenta censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonchè la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili

    L’onere di specifica indicazione degli atti e documenti rileva quando questi siano indispensabili per comprendere la censura e valutarne la decisività; non è richiesto in modo astratto per documenti che non costituiscono fondamento necessario del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    In tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poichè detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c, comma 3

    Nel ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria, il ricorrente non deve riprodurre gli atti e i documenti già contenuti nel fascicolo di parte acquisito al fascicolo d’ufficio, purché ne abbia chiesto la trasmissione alla Corte; il principio indicato vale anche per gli atti contenuti nel fascicolo della controparte.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 3

    detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c, comma 3

    La richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Corte consente di fare affidamento sugli atti e documenti dei fascicoli di parte che vi sono acquisiti, secondo il principio processuale applicato dalla decisione.

Massime di principio

  • Per ottenere un’esenzione fiscale collegata all’uso di un immobile non basta dimostrare la qualifica di ONLUS, di ente religioso o di altro soggetto astrattamente ammesso al beneficio: occorre provare anche che l’attività concretamente svolta nell’immobile rispetti i requisiti di legge.
  • La natura dell’attività va valutata secondo le sue modalità effettive. La percezione di corrispettivi e l’erogazione di prestazioni anche fuori dal Servizio sanitario nazionale possono essere elementi rilevanti per verificare se l’attività abbia carattere commerciale, ma l’accertamento deve riguardare il caso concreto.
  • L’onere di provare i presupposti oggettivi dell’agevolazione grava sul contribuente che la invoca; documenti che attestino soltanto la destinazione formale o la tipologia dichiarata dell’attività non sono necessariamente sufficienti.
  • Nel ricorso per cassazione, l’indicazione specifica dei documenti è necessaria quando essi sono indispensabili per comprendere e valutare la censura. Nei giudizi tributari, gli atti già acquisiti al fascicolo d’ufficio non devono essere nuovamente prodotti se ne è stata chiesta la trasmissione alla Corte.

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