Cassazione Penale, Ordinanza n. 06438/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per tentato furto aggravato e al relativo trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando nel resto la responsabilità per tentato furto aggravato e la condanna alla pena ritenuta di giustizia. L'unico motivo censurava la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p., sostenendo in sostanza che i beni non fossero esposti a tale condizione ovvero contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, per altro verso, non specifico, perché si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
L'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede ricorre solo quando manchi un controllo continuativo, costante e specificamente efficace a impedire la sottrazione; la valutazione va compiuta in concreto sulla base delle condizioni di sorveglianza del bene.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede richiede che il bene sia effettivamente sottratto a un controllo continuativo e concretamente idoneo a impedirne la sottrazione; una sorveglianza discontinua non esclude la configurabilità della circostanza.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre senza reale sviluppo critico le censure già disattese in appello, perché difetta del requisito della specificità.
- La contestazione della motivazione sulla sussistenza di una circostanza aggravante deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze precedenti non integra un valido motivo di ricorso.
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