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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32834/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, definendo il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e riducendo la pena inflitta in primo grado per l'indebito utilizzo di una carta bancomat, ha confermato la responsabilità dell'imputato dopo la rinuncia ai motivi di appello attinenti al merito. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare in positivo l'innocenza o l'assenza di elementi di colpevolezza, o comunque la sussistenza di dati oggettivi per escludere il fatto; lamenta inoltre che la sentenza impugnata avrebbe omesso una motivazione, sia pure sintetica, sulle ragioni della mancata assoluzione e si sarebbe limitata a un richiamo recettizio alle risultanze processuali, così eludendo il ruolo di controllo del giudice sull'accordo negoziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l'ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza d'appello. Poiché il motivo proposto investiva proprio profili di responsabilità rinunciati in appello, il ricorso è stato ritenuto fuori dal perimetro del sindacato consentito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito è sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti, con particolare riguardo alla formazione del consenso e alla conformità della decisione all'accordo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Costituisce il parametro del ricorso per cassazione dedotto dal ricorrente per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile nel ricorso avverso concordato in appello, salvo l'eccezione della prescrizione maturata prima della sentenza di appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte richiama la disciplina che consente la trattazione de plano del ricorso avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. dopo la riforma del 2017.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.

  • art. 493-ter c.p.

    Reato oggetto della sentenza di appello, per il quale era stata rideterminata la pena.

  • art. 47 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma sull'errore sul fatto, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 609-quater c.p.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo, ma la sua evocazione non incide sull'esito perché il motivo è stato ritenuto estraneo ai limiti del ricorso avverso concordato in appello.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, richiamato per la trattazione de plano del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla formazione della volontà adesiva della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono deducibili con ricorso per cassazione, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., le doglianze sui motivi di appello ai quali l'imputato abbia rinunciato.
  • La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di regola censurabile in cassazione avverso il concordato in appello, salvo che sia dedotta la prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado.
  • I vizi inerenti alla determinazione della pena non sono scrutinabili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione, cioè quando la pena sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • L'impugnazione inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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