Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un imprenditore individuale aveva convenuto in giudizio i gestori e poi il successivo subentrante nella conduzione di un bar, deducendo che, in cambio della consegna di attrezzature e insegna, era stato assunto l'impegno di acquistare in esclusiva il caffè da lui fornito; aveva poi stipulato un contratto di fornitura continuativa di caffè, rimasto inadempiuto. Nel corso del giudizio, a seguito della cancellazione della società convenuta, il processo era stato interrotto e riassunto. Successivamente l'attore aveva rinunciato agli atti e alla domanda nei confronti di uno dei soggetti originariamente chiamati in causa, ma il giudice di primo grado aveva ritenuto inefficace la rinuncia, aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio e, non essendo stata eseguita la riassunzione nei termini, aveva dichiarato l'estinzione del processo. In appello l'attore aveva sostenuto che la rinuncia nei confronti di quel convenuto era valida e che, comunque, l'estinzione non avrebbe dovuto travolgere un distinto rapporto processuale. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 306 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato ancora parte del processo il soggetto rispetto al quale era stata rinunciata la domanda; 2) omesso esame di un motivo di appello, falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato che l'estinzione non avrebbe dovuto riguardare il separato rapporto processuale con l'altro convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché la censura si limitava ad affermare che la parte costituita non aveva interesse ad opporsi alla rinuncia agli atti senza spiegare concretamente quale fosse tale interesse processuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché non indicava correttamente il vizio dedotto nei limiti dell'art. 360 c.p.c., sia per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti né la loro collocazione processuale. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la rinuncia agli atti nei confronti di una parte processuale può essere oggetto di opposizione solo da parte delle altre parti che vi abbiano interesse; la censura che contesta l'inefficacia della rinuncia deve indicare in modo concreto tale interesse.
richiamato come parametro della doglianza relativa alla mancata considerazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
richiamato come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sul motivo di appello.
il motivo di ricorso deve sussumersi in una delle ipotesi tassative di ricorso per cassazione; la mancata specificazione del parametro di censura comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
quando il ricorso si fonda su documenti, questi devono essere indicati in modo specifico, con trascrizione o riassunto esaustivo, indicazione della fase processuale, del fascicolo e della loro collocazione; la mera evocazione o il richiamo parziale non sono sufficienti.
richiamato per la memoria depositata in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell'art. 306 c.p.c. deve essere sorretta da una specifica allegazione dell'interesse processuale della parte che avrebbe potuto opporsi alla rinuncia agli atti; una contestazione meramente assertiva è inammissibile per difetto di specificità.
- Il ricorso per cassazione fondato su atti o documenti del giudizio di merito è inammissibile se il ricorrente non li indica con precisione, non ne riproduce o riassume compiutamente il contenuto e non ne precisa la collocazione nei fascicoli e nelle fasi del processo.
- La deduzione di omesso esame di un motivo di appello richiede che il ricorrente dimostri specificamente che la doglianza era stata effettivamente devoluta al giudice di merito e che sia stata omessa la relativa decisione; il semplice richiamo generico al contenuto dell'atto di appello non basta.
- La violazione dell'obbligo di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta inammissibilità del motivo anche quando il ricorrente allega l'esistenza di un documento decisivo, se non ne rende possibile l'immediata individuazione e verifica da parte della Corte.
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