Cassazione Civile, Ordinanza n. 05394/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
La controversia
Due comproprietari hanno agito per ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria su un cortile pertinenziale a più immobili, chiedendo una divisione parziale del bene. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo necessaria, per la divisione parziale, l’unanimità dei condividenti. La corte d’appello ha confermato il rigetto con diversa motivazione, affermando in sostanza che, pur essendo astrattamente ammissibile la divisione parziale nella comunione ordinaria, nel caso concreto mancava l’accordo dei condividenti e, comunque, il cortile non era integralmente divisibile perché l’accesso residuo sarebbe avvenuto tramite una strettoia di larghezza massima pari a 2,12 metri, e non risultava possibile ripartire il bene in porzioni corrispondenti alle quote vantaggiosamente utilizzabili. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione degli artt. 1111 e 1112 c.c. e degli artt. 112, 114 e 713 c.p.c., per avere la corte territoriale negato la divisione parziale in assenza di accordo; 2) nullità per motivazione apparente, poiché la sentenza non avrebbe spiegato perché la divisione fosse impossibile; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia le conclusioni della CTU di primo grado, che avrebbe invece ritenuto divisibile parzialmente il cortile e predisposto un progetto divisionale, attribuendo alle parti le porzioni antistanti le rispettive unità immobiliari e mantenendo comune solo la porzione destinata a strada.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente, perché si limitava ad affermare l’impossibilità di una divisione utile senza spiegare concretamente perché le porzioni derivanti dalla divisione parziale non sarebbero state utilizzabili. Ha inoltre rilevato l’omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, le quali indicavano invece la possibilità di una divisione parziale del cortile mediante un progetto che lasciava comune solo la porzione a strada. L’accoglimento dei motivi 2 e 3 ha comportato l’assorbimento del primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"scioglimento della comunione"
richiamato come norma invocata dai ricorrenti per sostenere l’ammissibilità della divisione, anche parziale, del bene comune
richiamato dai ricorrenti per affermare che la cosa può essere divisa salvo che, per effetto della divisione, cessi di servire all’uso cui è destinata
invocato per denunciare un vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia, ma il testo non sviluppa una specifica ratio su questa norma
richiamato nel motivo di ricorso, senza che il testo specifichi una autonoma ratio decidendi su di esso
richiamato nel primo motivo in relazione alla divisione; il testo non ne esplicita ulteriormente il contenuto applicato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazione di legge in relazione al diniego della divisione parziale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato per evidenziare l’onere di specificità del ricorso, ritenuto rispettato mediante trascrizione delle parti rilevanti della CTU
norma processuale in base alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio
art. 12 preleggi
richiamato in relazione ai criteri ermeneutici per interpretare il nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione e non può essere integrata dall’interprete con congetture o ricostruzioni ipotetiche.
- Integra omesso esame di un fatto decisivo il mancato apprezzamento delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio quando esse siano state specificamente richiamate e siano idonee a dimostrare un esito decisivo diverso da quello adottato dal giudice di merito.
- In materia di comunione ordinaria, la questione della divisione del bene deve essere affrontata con una motivazione concreta sulla effettiva divisibilità e sulla utilità delle porzioni ricavabili, non potendo il rigetto fondarsi su mere affermazioni apodittiche.
- Quando il giudice di merito omette di confrontarsi con un progetto divisionale risultante dalla CTU e tale progetto è potenzialmente decisivo per l’esito della causa, la decisione è cassabile per omesso esame di un fatto decisivo.
- L’accoglimento dei motivi che colpiscono motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi rende assorbite le ulteriori censure fondate sul medesimo impianto argomentativo.
- rami
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