Cassazione Civile, Ordinanza n. 36678/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di una opposizione a decreto ingiuntivo promossa contro un condominio, il tribunale aveva inizialmente revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo sussistente la colpa grave nella proposizione dell’opposizione. La parte ammessa aveva poi proposto opposizione contro il decreto di revoca e il tribunale, accogliendola in parte, aveva annullato la revoca del beneficio, ma aveva dichiarato inammissibile la domanda con cui la stessa parte chiedeva anche la liquidazione dei compensi dovuti al proprio difensore per l’attività svolta nel giudizio presupposto. Il ricorso per cassazione censurava questa soluzione con due motivi: con il primo si deduceva la violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c., assumendo che, avendo il giudice riconosciuto la fondatezza dell’opposizione alla revoca, non avrebbe potuto separare il tema del beneficio da quello della liquidazione dei compensi; con il secondo si denunciava la violazione degli artt. 76, 79, 112 e 114 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la domanda di liquidazione dovesse essere esaminata nel medesimo procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 115, comma 2, c.p.c., perché la decisione di merito non dipendeva da una valutazione errata delle prove, ma dal rilievo preliminare che la domanda di liquidazione dei compensi non poteva essere proposta dalla parte beneficiaria del patrocinio, bensì solo dal difensore, titolare del diverso rapporto relativo alla remunerazione a carico dello Stato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del beneficio spetta solo alla parte che intende avvalersene o che ne subisce la revoca, mentre la domanda di liquidazione del compenso compete esclusivamente al difensore. Ne ha tratto la conclusione che il ricorso si risolveva in una critica a una decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che fossero prospettati elementi idonei a indurre a mutare indirizzo, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il richiamo è stato ritenuto inconferente perché la censura non riguardava una errata valutazione delle prove, ma una questione preliminare di legittimazione a proporre la domanda di liquidazione del compenso.
artt. 76, 79, 112 e 114 d.P.R. n. 115/2002
Le norme sono state invocate dal ricorrente per sostenere la proponibilità della domanda di liquidazione nel giudizio di opposizione, ma la Corte ha escluso tale lettura affermando che la richiesta di compenso spetta al difensore, non alla parte assistita.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte senza addurre argomenti per modificarlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
La disposizione è richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il decreto di rigetto dell’ammissione o il decreto di revoca del beneficio spetta solo alla parte che intende avvalersene o che subisce la revoca, poiché essa è l’unica titolare del diritto al beneficio.
- La domanda di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato attiene a un rapporto distinto tra avvocato e Stato e può essere proposta soltanto dal difensore, non dalla parte assistita.
- L’accoglimento dell’opposizione contro la revoca del patrocinio ripristina il diritto del difensore a ottenere il compenso dallo Stato, ma non legittima il patrocinato a chiedere egli stesso la liquidazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando si limita a contestare una decisione conforme a un orientamento consolidato della Corte senza indicare elementi idonei a sollecitarne il superamento.
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