Sentenza del 15/03/2022 n. 8322 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento per accisa su alcool etilico neutro (Lire 1.840.535.840) emesso dopo svincolo irregolare della merce e furto avvenuto presso il deposito fiscale; la società chiedeva l'abbuono dell'accisa ai sensi dell'art. 4 TUA (D.Lgs. n.504/1995) come modificato dalla L. n.342/2000, sostenendo che il furto rientrava nelle ipotesi di esclusione dell'imposta
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello che aveva concesso l'abbuono per il furto. La Cassazione ha affermato che, secondo la giurisprudenza nazionale e le interpretazioni della Corte di Giustizia UE, il solo furto o lo svincolo irregolare non esentano dall'accisa: l'abbuono è dovuto unicamente quando sia provata la distruzione o la perdita irrimediabile del prodotto per caso fortuito o forza maggiore (ossia quando venga impedita l'immissione nel consumo). Inoltre la dispersione parziale avvenuta durante il furto non è stata ritenuta prova sufficiente, anche perché la dispersione derivava da carenze di vigilanza del depositario. Pertanto la sentenza impugnata viene cassata e, decidendo nel merito, il ricorso della contribuente è rigettato. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4 (TUA)
L'abbuono dell'accisa si applica solo se è provata la distruzione o la perdita irrimediabile del prodotto; il furto in sé non esclude l'obbligo d'imposta salvo che non emerga perdita che impedisca l'immissione al consumo
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 59
Modifica l'art. 4 TUA; la CTR aveva interpretato la novella in senso estensivo includendo anche il furto, ma la Cassazione ha ritenuto che l'interpretazione debba essere coerente con la giurisprudenza comunitaria e nazionale che richiede distruzione o perdita irrimediabile
Direttiva 92/12/CEE (Dir. n. 12 del 1992), artt. 6 e 14
Fissa i principi relativi all'esigibilità e alle esenzioni delle accise; l'esenzione per perdite dovute a forza maggiore è deroga interpretata restrittivamente
Direttiva 2008/118/CE (Dir. n. 118 del 2008), art. 7 comma 4 e art. 10
Stabilisce che la distruzione totale o la perdita irrimediabile devono rendere il prodotto inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa per giustificare l'esenzione; introduce inoltre che lo svincolo irregolare può costituire immissione al consumo
Corte di Giustizia UE, sentenza C-314/06 (Societè Pipeline Mediterranee SPMR)
Ribadisce che l'esenzione per perdite dovute a forza maggiore è deroga da interpretare restrittivamente e che l'immissione in consumo non è l'unico criterio per l'esigibilità dell'imposta
Corte di Giustizia UE, sentenza C-64/15 (BP Europa)
Specificato che l'esenzione dall'accisa richiede prova soddisfacente di distruzione o perdita dovuta a caso fortuito o forza maggiore; lo svincolo irregolare non esclude l'esigibilità
Corte di Giustizia UE, sentenze C-273/12 (Harry Winston) e C-95/19 (Silcompa)
Confermano che il furto o lo svincolo irregolare non impediscono di norma l'esigibilità di imposte/dazi o accise, quando la merce può comunque entrare nel circuito commerciale; interpretazione restrittiva delle esenzioni
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n.16966/2016, n.27825/2007, n.30904/2021)
Principio consolidato che il furto non esonera dall'accisa: il contribuente deve provare dispersione o distruzione che impedisca l'immissione in consumo; gli ammanchi sono esenti solo se derivano da perdita o distruzione per caso fortuito o forza maggiore
Massime di principio
- Il solo furto di prodotti soggetti ad accisa non determina automaticamente l'abbuono dell'imposta; occorre provare la distruzione o la perdita irrimediabile che impedisca l'immissione nel circuito commerciale
- Lo svincolo irregolare della merce può costituire immissione al consumo e quindi rende l'accisa esigibile, salvo prova soddisfacente di distruzione/perdita
- L'onere della prova della distruzione o perdita per caso fortuito o forza maggiore grava sul contribuente/obbligato
- Le esenzioni per perdite sono deroghe interpretate restrittivamente alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
- La responsabilità per carenze di vigilanza o negligenza del depositario può escludere il riconoscimento dell'abbuono
- La definizione agevolata o gli accordi conciliativi non sostituiscono la valutazione sui presupposti sostanziali dell'obbligazione fiscale e la loro inefficacia per mancato pagamento ripristina l'azione dell'Amministrazione
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