Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3652/2026 - Napoli, Sezione 1

Giustizia amministrativa202205999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e successiva richiesta di trasmissione dell'attestazione di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché, con motivi aggiunti, la successiva nota con cui il Comune gli ha intimato di trasmettere entro dieci giorni l'attestazione dell'avvenuto pagamento. Ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell'originario provvedimento demolitorio soltanto mediante la notificazione dell'atto sanzionatorio che lo richiamava. Da ciò derivava, secondo il ricorrente, l'impossibilità di far decorrere il termine di novanta giorni per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, presupposto della sanzione pecuniaria. Il Comune, pur costituitosi in giudizio, non ha specificamente contestato tale allegazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato sia il provvedimento sanzionatorio sia la successiva richiesta di attestazione del pagamento. Ha ritenuto provato, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., il fatto dedotto dal ricorrente, poiché non specificamente contestato dal Comune: la mancata notificazione dell'ordine di demolizione aveva impedito la decorrenza del termine di novanta giorni per l'inottemperanza. In assenza della decorrenza di tale termine, non risultava integrato il presupposto della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione amministrativa pecuniaria presuppone l'inottemperanza all'ordine di demolizione dopo la decorrenza del termine previsto dalla legge.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il fatto allegato da una parte può essere considerato provato quando la controparte non lo contesti specificamente; nel caso concreto, la mancata contestazione comunale ha consentito di ritenere provata la mancata notificazione dell'ordine di demolizione.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non può essere irrogata se non è dimostrata la previa conoscenza dell'ordine di demolizione e non è quindi decorso il termine di novanta giorni per l'inottemperanza.
  • Nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., l'allegazione relativa a un fatto rilevante può considerarsi provata quando l'amministrazione costituita non la contesti specificamente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.