Cassazione Penale, Ordinanza n. 26516/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per truffa, deducendo un vizio di motivazione della decisione di merito. In particolare, ha contestato la correttezza della ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, sostenendo l'illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica e di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti probatorie. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tale censura mirasse sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo dedotto non fosse consentito perché diretto a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali e dell'attendibilità delle prove, attività preclusa alla Cassazione. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito era sorretta da motivazione logica e immune da vizi, con argomenti giuridici corretti sulla responsabilità e sulla sussistenza del reato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto della contestazione; la Corte si limita a rilevare che il giudice di merito ha motivato in modo corretto la sussistenza della responsabilità per truffa.
È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano in una nuova valutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità dei testimoni, perché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere prospettato mediante il semplice contrapporre alla ricostruzione del giudice una diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza delle prove.
- Quando la sentenza di merito espone in modo logico e coerente le ragioni della decisione e applica corretti criteri giuridici, il ricorso che miri solo a sollecitare un riesame del merito è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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