Cassazione Penale, Sentenza n. 35490/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per il reato di evasione. Il ricorrente deduceva: (1) nullità del decreto di citazione a giudizio per essere stato emesso prima dell'interrogatorio richiesto, lamentando inoltre la tardività della richiesta tenuto conto della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis al difensore; (2) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, contestando la valutazione probatoria basata sulla testimonianza del maresciallo Pitagora (soprattutto riguardo alla presunta ora di arrivo e al successivo ritardo di circa un'ora); (3) mancato riconoscimento della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per la rilevata condizione di pluripregiudicato e per l'abuso del permesso di allontanamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: (1) il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la richiesta di interrogatorio era stata formulata dal difensore il 9/06/2015 oltre i termini previsti e non era stata rinnovata, per cui la successiva notificazione dell'avviso ex art. 415-bis al difensore non è stata considerata rilevante; (2) il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché si tratta di censura di fatto sulla valutazione delle prove (ritenuta non illogica dalla Corte: ricorrente trovato circa un'ora dopo in un bar, lontano dalla casa e dal percorso stazione-abitazione, con comportamento elusivo alla vista dei carabinieri); (3) il terzo motivo è stato ritenuto inaccessibile per questioni di fatto attinenti alla gravità e alla soggettività del fatto, con esclusione della non punibilità ex art. 131-bis. Conseguentemente la condanna per evasione è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alla nullità del decreto di citazione; la Corte ha valutato la legittimità formale del decreto alla luce dei tempi e delle richieste di interrogatorio, ritenendo irrilevante la censura sotto il profilo prospettato dal ricorrente.
Riguarda l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La Corte ha ritenuto che la successiva notifica dell'avviso al difensore non potesse sanare o incidere sulla richiesta di interrogatorio già effettuata in data anteriore e oltre i termini, quindi la notificazione tardiva non ha inciso sull'efficacia processuale dell'interrogatorio.
Richiamato nella impugnazione (come norma pertinente alla doglianza); dalla motivazione di cassazione emerge che ogni censura di valutazione probatoria fondata su valutazioni di fatto (es. ricostruzione dei tempi e dei luoghi sulla base di una testimonianza) è inammissibile in questa sede.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità alla fattispecie, richiamando la gravità complessiva del fatto e lo status di pluripregiudicato/abuso dei permessi come elementi ostativi all'applicazione della causa.
Massime di principio
- La tempestività e il corretto esercizio dei termini per la richiesta di interrogatorio sono rilevanti: una richiesta effettuata oltre i termini e non rinnovata non tutela il soggetto rispetto a successiva citazione a giudizio.
- La notificazione dell'avviso ex art. 415-bis al difensore, se intervenuta successivamente a una richiesta già tardiva, non necessariamente rileva per sanare vizî procedurali; ciò dipende dai termini e dal comportamento processuale del difensore/indagato.
- In Cassazione le censure che si risolvono in una disputa di fatto sulla valutazione della prova (credibilità testi, ricostruzione oraria e temporale) sono spesso inammissibili: la valutazione del giudice di merito su questi punti è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa in presenza di elementi che aggravano la condotta (es. recidiva, abuso di benefici), e la sua applicazione è valutata in relazione alla gravità soggettiva e oggettiva del fatto.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; è quindi importante valutare la fondatezza prospettica di ogni motivo prima di proporre impugnazioni di merito.
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