Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19403/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento integrale della quattordicesima mensilità per gli anni 2013, 2014 e 2016: il lavoratore chiedeva la corresponsione del 100% della mensilità aggiuntiva, sostenendo che la riduzione del 50% disposta in ambito aziendale non gli fosse opponibile. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che la decurtazione non derivasse dall'accordo aziendale del 16.5.2018, ma da precedenti contratti di solidarietà del 23.5.2013 e del 29.12.2014, intervenuti prima della maturazione degli emolumenti, e che l'accordo del 16.5.2018 avesse solo preso atto del mancato avveramento di una condizione sospensiva già pattuita. In cassazione il lavoratore ha dedotto: omesso esame di un punto decisivo sulla non opponibilità a un ex dipendente di un accordo aziendale incidente su diritti indisponibili; violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011, per essere l'accordo sottoscritto da una RSU non rappresentativa della sigla sindacale cui egli aderiva; omesso esame dell'eccezione di inopponibilità dell'accordo del 16.5.2018 perché successivo alla cessazione del rapporto; ulteriore violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 per mancanza di votazione maggioritaria dei lavoratori e per l'assunto diritto del lavoratore non aderente ai sindacati firmatari di negare efficacia vincolante all'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo perché formulati come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito, e comunque inidonei a prospettare correttamente un vizio di omessa pronuncia per difetto di autosufficienza. Ha respinto il secondo e il quarto motivo, rilevando che, in presenza dei presupposti legali, gli accordi aziendali di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011 possono avere efficacia erga omnes per tutti i lavoratori interessati, anche se iscritti a sigle non rappresentate o minoritarie; ha inoltre osservato che la questione relativa alla cessazione del rapporto non era decisiva perché la Corte territoriale aveva interpretato l'accordo del 16.5.2018 come meramente ricognitivo di un mancato avveramento di una condizione sospensiva prevista da accordi precedenti, quando il rapporto era ancora in corso. La Corte ha inoltre ribadito che l'interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme di merito; inoltre non può essere surrettiziamente utilizzato per censurare l'omessa pronuncia senza rispettare gli oneri di specifica allegazione e autosufficienza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non consente di sindacare in cassazione l'interpretazione di accordi aziendali rimessa al giudice di merito, salvo ipotesi non ricorrenti nella specie.

  • art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi diversi dal vizio di motivazione di cui al n. 5.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme di merito preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede la rituale proposizione in giudizio della domanda o eccezione e la sua puntuale riproduzione nel ricorso, con indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011

    Gli accordi aziendali di prossimità, se stipulati dai soggetti legittimati e sulla base di un criterio maggioritario, possono avere efficacia erga omnes e vincolare tutti i lavoratori interessati; il fatto che un lavoratore sia iscritto a un sindacato non rappresentato nella RSU non ne esclude l'efficacia, se ricorrono i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La reiezione del ricorso comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base del medesimo impianto fattuale e argomentativo (doppia conforme).
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non trascrive in modo specifico la domanda o eccezione, non indica l'atto processuale in cui è stata proposta e non ne dimostra la rituale devoluzione al giudice di merito.
  • Gli accordi collettivi aziendali di prossimità, ricorrendone i presupposti di legge, possono spiegare efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, anche di quelli iscritti a organizzazioni sindacali non firmatarie o non rappresentate nella RSU.
  • L'interpretazione degli accordi sindacali aziendali, per la loro efficacia limitata al contesto aziendale, è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge se la critica mira in realtà a una diversa lettura del testo negoziale.
  • La circostanza che un accordo aziendale sia successivo alla cessazione del rapporto non è di per sé decisiva se il giudice di merito lo qualifica come atto meramente ricognitivo di condizioni già maturate o non avverate quando il rapporto era in essere.

Come è indicizzato

MaterieContrattazione collettiva di prossimitàImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.