Cassazione Penale, Ordinanza n. 01813/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ricorressero le condizioni per ritenere non colpevole la determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/12/2024. Dal testo emerge che il ricorso censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di cassazione rileva che il motivo era generico e meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello con motivazione ritenuta corretta. Non sono indicati nel provvedimento i fatti di merito né il reato originariamente contestato.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche risultano oggetto di censura, ma il motivo è ritenuto generico perché si limita a riproporre profili già vagliati e correttamente disattesi dal giudice di appello.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce motivi generici o meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione logica e giuridicamente corretta.
- La doglianza contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può risolversi in una mera riproposizione di argomenti già affrontati in appello, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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