Cassazione Civile, Ordinanza n. 02649/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
A seguito di verifica svolta mediante indagini bancarie, l'amministrazione finanziaria notificava a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRAP e rideterminando il reddito complessivo. Il contribuente proponeva ricorso in primo grado, ottenendo un accoglimento solo parziale, e vedeva poi rigettato l'appello dalla commissione tributaria regionale, che riteneva riferibili al suo reddito e ingiustificate le movimentazioni riscontrate su conti correnti cointestati con il coniuge e con il figlio. In cassazione il contribuente proponeva otto motivi di impugnazione; nelle more, tuttavia, dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, producendo la documentazione relativa all'istanza, alla quantificazione dovuta dall'agente della riscossione e ai versamenti effettuati, e rinunciava espressamente al ricorso per cassazione per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi e della sua espressa rinuncia al ricorso, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese processuali e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che il presupposto della rinuncia era sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, con presentazione dell'istanza e pagamento degli importi comunicati, comporta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e consente la rinuncia al ricorso.
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata come base della disciplina della definizione agevolata.
In presenza di rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la rinuncia al ricorso è determinata da un presupposto sopravvenuto rispetto alla proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e versa gli importi dovuti secondo la comunicazione dell'agente della riscossione, la controversia perde il suo oggetto pratico e il ricorso per cassazione può essere dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente.
- La rinuncia espressa al ricorso, sopravvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione e collegata a una procedura di definizione agevolata perfezionata, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la cessazione del giudizio dipende da una sopravvenienza successiva al deposito del ricorso e non da una originaria infondatezza o improcedibilità dell'impugnazione.
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