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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02649/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

A seguito di verifica svolta mediante indagini bancarie, l'amministrazione finanziaria notificava a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRAP e rideterminando il reddito complessivo. Il contribuente proponeva ricorso in primo grado, ottenendo un accoglimento solo parziale, e vedeva poi rigettato l'appello dalla commissione tributaria regionale, che riteneva riferibili al suo reddito e ingiustificate le movimentazioni riscontrate su conti correnti cointestati con il coniuge e con il figlio. In cassazione il contribuente proponeva otto motivi di impugnazione; nelle more, tuttavia, dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, producendo la documentazione relativa all'istanza, alla quantificazione dovuta dall'agente della riscossione e ai versamenti effettuati, e rinunciava espressamente al ricorso per cassazione per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi e della sua espressa rinuncia al ricorso, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese processuali e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che il presupposto della rinuncia era sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2016, n. 193

    La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, con presentazione dell'istanza e pagamento degli importi comunicati, comporta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e consente la rinuncia al ricorso.

  • L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata come base della disciplina della definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la rinuncia al ricorso è determinata da un presupposto sopravvenuto rispetto alla proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e versa gli importi dovuti secondo la comunicazione dell'agente della riscossione, la controversia perde il suo oggetto pratico e il ricorso per cassazione può essere dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente.
  • La rinuncia espressa al ricorso, sopravvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione e collegata a una procedura di definizione agevolata perfezionata, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la cessazione del giudizio dipende da una sopravvenienza successiva al deposito del ricorso e non da una originaria infondatezza o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

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