Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20014/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva derubricato la rapina in violenza privata aggravata e aveva condannato entrambi a otto mesi. Le censure erano: (1) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello accolto acriticamente il racconto della persona offesa Tropea, senza considerare dichiarazioni contraddittorie; (2) violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., per non aver sottoposto le dichiarazioni della persona offesa a riscontri esterni e a adeguato vaglio di credibilità; (3) errata esclusione dell'esercizio legittimo delle proprie ragioni (esercizio arbitrario delle ragioni) e quindi richiesta riqualificazione in favore degli imputati; (4) violazione dell'art. 111 Cost. e art. 69 c.p. per applicazione di un'aggravante non contestata e per mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; (5) violazione dell'art. 539 c.p.p. per conferma della provvisionale esecutiva senza prova dell'ammontare del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza e/o assenza di specificità. In particolare: i primi due motivi sono inammissibili perché le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e valutata la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, fondare la condanna e la revisione dei fatti in cassazione non può essere una rivalutazione del merito; il terzo motivo è inammissibile perché la Corte d'appello ha logicamente escluso la ragionevole opinione di legittimità della pretesa degli imputati (la cancellazione delle immagini non rientrava nell'esercizio legittimo delle proprie ragioni); il quarto motivo è inammissibile sia perché la riqualificazione in appello in termini meno gravi non lede il contraddittorio e sia perché la comparazione delle circostanze è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se motivata; il quinto motivo è inammissibile perché la fissazione di una provvisionale nella sentenza di merito non è impugnabile in cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta condanna alle spese a favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen. (secondo comma)

    La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come violenza privata aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 610 c.p.; la derubricazione operata in appello è stata ritenuta corretta rispetto al quadro fattuale.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma non si applica alle dichiarazioni della persona offesa nella misura in cui tali dichiarazioni, se adeguatamente motivate e valutate nella credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, possono da sole fondare la condanna; ciò richiede valutazione più rigorosa ma non obbliga sempre riscontri esterni.

  • art. 393 cod. pen. e art. 610 cod. pen.

    Riguardo alla contestazione dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte sottolinea che per escludere il reato è necessario che l'agente agisca nella ragionevole opinione della legittimità della propria pretesa, conforme all'oggetto della tutela giuridica; nel caso concreto tale condizione è stata ritenuta assente.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ha ritenuto che la riqualificazione in termini meno gravi da parte del giudice d'appello non costituisce violazione del principio del contraddittorio, soprattutto in presenza della possibilità di impugnare la decisione in cassazione.

  • art. 69 cod. pen.

    La comparazione e prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è operazione di merito discrezionale; la Corte di cassazione non sindaca tale valutazione se non sussiste illogicità o arbitrarietà.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    La conferma di una provvisionale in sede di merito non è sindacabile in cassazione in quanto provvedimento insuscettibile di passare in giudicato, destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva del danno.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda il divieto per la cassazione di compiere una rivalutazione confutativa del significato della prova e di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto ai limiti con cui i ricorrenti hanno formulato le censure in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sanzione consequenziale all'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e a somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e valutate nella credibilità soggettiva e nell'attendibilità intrinseca, costituire prova sufficiente anche senza riscontri esterni; tuttavia il giudice deve motivare con rigore tale valutazione.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o una mera contrapposizione dimostrativa delle prove: le censure che mirano solo a rimettere in discussione il giudizio di fatto sono inammissibili.
  • Per far valere l'esimente dell'esercizio legittimo delle proprie ragioni occorre dimostrare la ragionevole opinione di legittimità della pretesa, congruente con l'oggetto della tutela giuridica; il timore soggettivo irrazionale non è sufficiente.
  • La riqualificazione in termini meno gravi operata dal giudice d'appello non costituisce di per sé violazione del diritto al contraddittorio e può essere impugnata in cassazione solo con censure fondate su vizi di legge o di motivazione rilevanti.
  • Le statuizioni sulle provvisionali contenute nella sentenza di merito non sono normalmente sindacabili in cassazione in quanto provvedimenti suscettibili di essere modificati nella liquidazione definitiva del danno.
  • La declaratoria di inammissibilità in cassazione può comportare condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.