Cassazione Penale, Sentenza n. 42048/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecco per il reato di ricettazione (art. 648, secondo comma, c.p.) ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; il Procuratore contesta la corretta applicazione della causa di esclusione della punibilità e la motivazione, rilevando che l'imputata è gravata da recidiva reiterata (anche specifica) e che il Tribunale non ha valutato il valore del bene e il danno alla persona offesa
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata perché il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 131-bis c.p. nonostante la presenza di precedenti penali della resistente (condanna per truffa e due per bancarotta fraudolenta) che integrano la "serialità" (commissione di più reati della stessa indole) ostativa all'applicazione della causa di non punibilità. È stato affermato inoltre che la recidiva reiterata specifica impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis. Conseguentemente la causa di esclusione della punibilità è esclusa e la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Lecco per la determinazione della pena
Norme richiamate
"e il comportamento risulta non abituale"; "comm[issione] [di] più reati della stessa indole"
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie e il requisito soggettivo della non abitualità. L'abitualità si concretizza con la commissione di più reati della stessa indole (serialità), senza limiti temporali rispetto alla data dei precedenti
"delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo"
Criteri per la valutazione della tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo devono essere considerati congiuntamente nel giudizio di particolar tenuità
art. 648, secondo comma, cod. pen.
Fattispecie contestata (ricettazione): acquistare o ricevere cose provenienti da reato al fine di procurare profitto a sé o ad altri
art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
Consentiva al Procuratore della Repubblica di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Lettere del codice di procedura penale che individuano, tra i motivi di ricorso per cassazione, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lett. b) e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lett. e)
Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj) e Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020 (Serra)
Principi affermati: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva e il requisito della non abitualità; la recidiva reiterata specifica e la serialità (terzo illecito della stessa indole) ostano all'applicazione dell'art. 131-bis
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) richiede una valutazione congiunta di modalità di condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.)
- La causa di non punibilità è esclusa se il comportamento è abituale: l'abitualità si verifica quando vi sono più reati della stessa indole (serialità), anche se i precedenti sono risalenti nel tempo
- La presenza di recidiva reiterata, soprattutto se specifica, impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis per l'elevato grado di colpevolezza e la pericolosità sociale risultante
- Il giudice deve esplicitamente verificare i precedenti dell'imputato e il valore del bene/danno quando tali elementi sono rilevanti per valutare la tenuità; omissioni in questo senso possono costituire vizio di motivazione impugnabile
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro assoluzioni che applichino erroneamente l'art. 131-bis; in caso di annullamento per erronea applicazione la causa è esclusa e il procedimento viene rimesso per la determinazione della pena
- Non esistono limiti temporali impliciti nell'art. 131-bis riguardo alla non considerazione dei precedenti: anche precedenti molto antichi, se della stessa indole, possono determinare la serialità ostativa
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