Cassazione Penale, Sentenza n. 46340/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure: (1) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 337 cod. pen., sostenendo l'insussistenza dell'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e la carenza argomentativa della sentenza di appello; (2) errata determinazione della pena per effetto della diminuzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.), con la richiesta di conteggio corretto della riduzione in misura fissa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per aspecificità e perché proponeva una diversa valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità; ha invece accolto il secondo motivo: ha constatato l'omesso computo corretto della diminuente fissata in un terzo per il giudizio abbreviato e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'entità della pena, rideterminandola in mesi due, giorni venti di reclusione; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Riferito al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che la censura sulla mancanza dell'elemento materiale imponeva una valutazione di merito, non sindacabile in Cassazione salvo specifici vizi logico-motivazionali.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La diminuzione per il rito abbreviato è fissata dalla legge in misura fissa di un terzo quando si procede per un delitto; l'omesso computo corretto di tale diminuente può essere rettificato direttamente dalla Cassazione.
Richiamato dalla sentenza di primo grado come base per la diminuzione contestata; la Corte di cassazione ha però richiamato la prevalenza dell'automatismo previsto dall'art. 442, comma 2, per il rito abbreviato.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in casi ristretti e quando non sono necessari nuovi accertamenti di merito, di annullare senza rinvio e decidere la causa sulla base degli elementi già acquisiti, ivi compresa la rideterminazione della pena quando la correzione sia possibile senza ulteriori indagini.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione delle risultanze probatorie: le censure che chiedono una rilettura dei fatti sono inammissibili se non denunciati vizi logico-motivazionali specifici.
- Le impugnazioni generiche della motivazione o la mera enunciazione di principi giurisprudenziali senza collegamento puntuale alla sentenza sono inammissibili per aspecificità.
- La diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) è di misura fissa (un terzo per i delitti) e il suo mancato o errato computo può essere corretto dalla Cassazione senza rinvio quando la rettifica non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- Se nel giudizio di appello viene omesso di esaminare espressamente un motivo di appello relativo a questioni di diritto/procedurali, la Cassazione può intervenire per correggere l'errore se la questione è risolvibile sulla base degli atti già prodotti.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione è necessario dettagliare i passaggi logico-argomentativi carenti o contraddittori; non è sufficiente affermare l'insussistenza del fatto senza indicare in quale punto la motivazione è illogica o incompleta.
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