Cassazione Penale, Sentenza n. 19991/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso di Belvedere: impugnava in particolare la qualificazione del delitto di falso (capo a) e la sussistenza del patto corruttivo (capo b), deducendo vizi di motivazione relativi all'inaffidabilità dell'accertamento tecnico sul drug test, all'interpretazione delle intercettazioni e alla rilevanza delle presunte millanterie dell'imputato; chiedeva altresì il riconoscimento di attenuanti (art. 323-bis, art. 62 n.4, art. 62-bis e attenuanti generiche). Ricorso di Caserta: censurava le condanne per i reati di cessione di cocaina (capo g) e per gli episodi ricompresi nel capo h), sostenendo che le conversazioni e le dichiarazioni potevano essere interpretate come uso personale o uso di gruppo, non come spaccio/intermediazione; lamentava inoltre omissione di valutazione sulle attenuanti generiche, sull'art. 62 n.4 e sull'applicabilità dell'art. 131-bis (cause di non punibilità per particolare tenuità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Luigi Belvedere e ha condannato quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa relativi all'inammissibilità. Quanto a Patrizio Caserta, il ricorso è stato in parte accolto: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'episodio del 18/01/2014 (capo h) e il fascicolo è rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso di Caserta è stato rigettato. In particolare la Cassazione ha ritenuto insussistenti i vizi di motivazione prospettati in relazione alla maggior parte degli episodi contestati, riconfermando la valutazione dei giudici di merito ove fondata su letture coerenti delle intercettazioni e degli accertamenti, salvo la specifica lacuna motivazionale sull'episodio del 18 gennaio.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 5
I fatti di cessione di sostanze stupefacenti sono stati riqualificati ex art. 73 comma 5; la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità sulla base delle risultanze probatorie relative alla cessione e all'intermediazione.
La richiesta di riconoscimento di attenuante (fatto di particolare tenuità o rilevanza minore) è stata respinta; la Corte ha valutato il contesto complessivo, i doveri violati e il danno d'immagine arrecato all'Arma, ritenendo non configurabile la tenuità.
Codice penale, art. 62, comma 1, n. 4
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
La rilevanza dell'attenuante non è stata riconosciuta perché non dedotta in appello con sufficiente specificità; inoltre la Corte ha ritenuto che il quadro fattuale non giustificasse il suo riconoscimento.
Riferita in via ipotetica nelle censure, ma non ritenuta applicabile né adeguatamente prospettata nei motivi d'appello; la Corte ha comunque valutato complessivamente la gravità delle violazioni.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta: esclusa in radice quando sussistono più reati della stessa indole tali da far emergere l'indice ostativo dell'abitualità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricostruzioni alternative dei fatti che si limitino a proporre una diversa valutazione probatoria: i motivi d'appello che si risolvono in mera riconsiderazione del merito sono inammissibili.
- Per configurare la corruzione è sufficiente una promessa o un accordo successivamente attuato anche con dazioni non corrispondenti all'importo inizialmente pattuito: la reale consegna di un vantaggio, anche inferiore, può confermare l'esistenza del patto corruttivo se emerge la volontà concordata.
- La valutazione delle intercettazioni e degli accertamenti tecnici è rimessa ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo per vizi motivazionali o di diritto; critiche generiche sull'interpretazione delle conversazioni sono inidonee a determinare l'annullamento se la motivazione è logica e coerente.
- Le attenuanti (art. 323-bis, art. 62 n.4, attenuanti generiche) devono essere dedotte in modo specifico nel gravame e supportate da argomentazioni concrete; deduzioni aspecifiche o meramente assertive sono inammissibili.
- L'art. 131-bis (non punibilità per particolare tenuità) è escluso quando emergono più reati della stessa indole che suggeriscono abitualità: la presenza di reati ripetuti è indice ostativo.
- Se la Corte di merito omissione o motivazione insufficiente su un singolo episodio decisivo, la Cassazione può annullare il provvedimento limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo giudizio, senza rimettere in discussione le altre valutazioni fondate e motivate.
- In casi di ricorsi manifestamente inammissibili la parte ricorrente può essere condannata al pagamento di somme a titolo di ammenda per colpa nell'impugnazione; è quindi importante calibrare le censure su profili rilevanti in sede di legittimità.
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