Parere n. 1458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con contestuale istanza cautelare, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- e dalla signora -OMISSIS-, contro il Comune di-OMISSIS- per l’annullamento della comunicazione di irrogazione di sanzione amministrativa conseguente ad accertamento di abuso edilizio, emessa ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 17, comma 1, lettera q-bis, del d.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii, concernente il bene sito in-OMISSIS-, al fg.3 p.lla n.250, recante Prot. Gen. num. 0021079/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della comunicazione di irrogazione della sanzione amministrativa di 4.000 euro conseguente all’inottemperanza a un ordine di demolizione di opere abusive, adottata ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 17, comma 1, lettera q-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato la sanzione amministrativa irrogata dal Comune in relazione alla mancata demolizione di un muretto in cemento armato con sovrastante ringhiera, già oggetto di un ordine di demolizione giudiziario del 1992. Hanno dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, l’impossibilità oggettiva di accedere al bene detenuto da un conduttore e la violazione dei principi in materia di comunione legale. In particolare, hanno sostenuto di avere acquistato l’immobile dopo la realizzazione dell’abuso e l’avvio del procedimento, di non essere autori né responsabili dell’illecito, di non avere la disponibilità materiale del bene e di non poter essere automaticamente ritenuti responsabili per la sola comproprietà. Prima della decisione sul merito, il Comune ha esercitato la facoltà di opposizione e trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. L’opposizione del Comune, notificata ai ricorrenti nei termini di legge, ha imposto ai ricorrenti di proseguire la controversia davanti al TAR competente mediante deposito, entro sessanta giorni, dell’atto di costituzione in giudizio da notificare all’amministrazione e al controinteressato. Poiché l’improcedibilità consegue automaticamente alla trasposizione, la Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità della sanzione edilizia né la domanda cautelare, dichiarata assorbita.
Osservazioni
Trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario, salvo che il ricorrente provveda alla trasposizione davanti al TAR competente entro sessanta giorni mediante deposito dell’atto di costituzione in giudizio, notificato all’amministrazione e al controinteressato.
Motivi relativi alla sanzione edilizia
I motivi concernenti la responsabilità dei proprietari, il difetto di istruttoria, l’impossibilità di accesso al bene e la comproprietà in regime di comunione legale non sono stati esaminati, poiché il ricorso è stato definito per improcedibilità conseguente alla trasposizione.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione è stata dichiarata assorbita in ragione dell’improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Norme richiamate
La trasposizione in sede giurisdizionale deve essere eseguita, a pena di improcedibilità, dal ricorrente entro sessanta giorni dall’opposizione mediante deposito nella segreteria del TAR competente di un atto di costituzione in giudizio da notificare all’Amministrazione e al controinteressato.
L’opposizione dell’amministrazione o del controinteressato al ricorso straordinario impone al ricorrente, per evitare l’improcedibilità, di trasferire la controversia davanti al TAR entro sessanta giorni secondo le modalità previste dalla norma.
È richiamato quale base normativa dell’ordine di demolizione e della sanzione conseguente all’inottemperanza, ma la Sezione non ne ha esaminato l’applicazione concreta.
art. 17, comma 1, lettera q-bis, d.P.R. n. 380/2001
È richiamato nell’atto comunale quale fondamento della sanzione amministrativa, senza che il Consiglio di Stato abbia affrontato il merito della relativa applicazione.
È richiamato in relazione al deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l’opposizione dell’amministrazione o del controinteressato ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 comporta l’obbligo del ricorrente di trasporre la controversia in sede giurisdizionale entro sessanta giorni; in mancanza, il ricorso straordinario diviene improcedibile.
- L’improcedibilità derivante dalla mancata trasposizione opera automaticamente e impedisce al Consiglio di Stato di esaminare i motivi di merito e la domanda cautelare, che resta assorbita.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due proprietari contro il Comune di -OMISSIS-, avente a oggetto una sanzione amministrativa di 4.000 euro collegata all’inottemperanza a un ordine di demolizione di un’opera abusiva.
Premesse e vicenda amministrativa
L’opera consisteva in un muretto in cemento armato con sovrastante ringhiera, realizzato su un’area identificata catastalmente al foglio 3, particella 776, già particella 250. Per l’abuso era stato emesso nel 1992 un ordine di demolizione da parte del Tribunale competente. Nel 2024 la Procura della Repubblica aveva notificato ai proprietari l’ingiunzione alla demolizione e nel maggio 2025 aveva trasmesso al Comune l’atto necessario all’esecuzione della demolizione.
A seguito della ritenuta inottemperanza, il Comune ha notificato il 16 marzo 2026 la sanzione amministrativa di 4.000 euro ai proprietari dell’immobile.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto:
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001;
- l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il Comune non avrebbe ricostruito adeguatamente l’origine dell’abuso e la posizione soggettiva degli attuali proprietari;
- l’impossibilità oggettiva di accedere al bene, detenuto da un conduttore nei cui confronti era pendente un procedimento di sfratto per morosità;
- la violazione dei principi in materia di comunione legale, poiché la responsabilità amministrativa non potrebbe essere automaticamente imputata a entrambi i coniugi per la sola comproprietà dell’immobile.
I ricorrenti hanno inoltre affermato di avere acquistato il bene dopo la realizzazione dell’abuso e l’avvio del procedimento, senza essere autori materiali né responsabili della sua commissione.
Trasposizione del ricorso
Il Comune ha esercitato la facoltà di opposizione prevista dall’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. L’opposizione è stata notificata ai ricorrenti entro i termini di legge.
In tale situazione, i ricorrenti avrebbero dovuto costituirsi davanti al TAR competente entro sessanta giorni dall’opposizione, mediante deposito dell’atto di costituzione in giudizio da notificare all’amministrazione e al controinteressato.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che la trasposizione è soggetta a un termine di sessanta giorni e che la sua mancata esecuzione determina l’improcedibilità del ricorso straordinario. L’effetto è automatico e preclude l’esame dei motivi di merito relativi alla sanzione edilizia.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
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