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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17988/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto della querela nei confronti degli imputati per il reato di furto di energia elettrica. Si contestava che il capo di imputazione conteneva l'esplicito riferimento all'aggravante ex art. 625 n. 7 (prelievo e impossessamento di energia elettrica, bene destinato a pubblico servizio), sicché la fattispecie doveva ritenersi procedibile d'ufficio. Il Tribunale, secondo il ricorrente, aveva omesso di valutare tale specifica indicazione impedendo la verifica della reale natura della procedibilità e violando l'art. 529 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha modificato l'art. 624 c.p.), ha osservato che il furto è divenuto in linea generale procedibile a querela salvo i casi tassativi tra cui le circostanze di cui all'art. 625 n. 7. Poiché il capo di imputazione indicava espressamente l'aggravante ex art. 625 n. 7 (con chiara indicazione del contenuto relativo a cose destinate a pubblica utilità/pubblico servizio), la fattispecie doveva essere considerata procedibile d'ufficio. Di conseguenza la sentenza di non doversi procedere è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari per il relativo giudizio di appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)

    modifica dell'art. 624 c.p. entrata in vigore il 30 dicembre 2022

    Ha cambiato il regime di procedibilità del furto: in generale il delitto è ora procedibile a querela della persona offesa salvo i casi tassativi indicati (tra cui le aggravanti di cui all'art. 625)

  • art. 624, comma terzo, cod. pen.

    Dopo la modifica, il furto è in linea generale punibile a querela, con eccezioni che rendono il reato procedibile d'ufficio se ricorrono specifiche condizioni (es. aggravanti di cui all'art. 625)

  • art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    con le aggravanti del furto commesso ... su cose esposte per necessità, per consuetudine o destinazione a pubblica utilità

    L'aggravante opera quando il furto riguarda cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità; la sua presenza nel capo di imputazione rende la fattispecie procedibile d'ufficio nonostante la regola generale della querela

  • art. 625, comma 1, n. 7-bis, cod. pen.

    Prevede l'aggravante per furti su componenti sottratti ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, trasporti, telecomunicazioni o altri servizi pubblici; anche questa circostanza comporta procedibilità d'ufficio

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo, nella motivazione e nella puntuale ricognizione degli atti, di consentire la verifica della legittimità della procedibilità: qui il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'espresso riferimento all'aggravante contenuto nel capo di imputazione

  • artt. 517 e 219 cod. proc. pen.; artt. 112 e 3 Cost.; art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU

    Richieste dal Pubblico Ministero in via subordinata per sollevare questioni di legittimità costituzionale e di conformità CEDU; tali questioni sono state prospettate ma non sono state risolte nel provvedimento motivato che ha deciso il ricorso principale

Massime di principio

  • Se il capo di imputazione indica espressamente l'aggravante ex art. 625 n. 7 (o n. 7-bis) la fattispecie di furto deve essere valutata come procedibile d'ufficio, nonostante la regola generale introdotta dalla modifica dell'art. 624 c.p.
  • Il giudice che dichiara la non procedibilità per mancanza di querela deve verificare concretamente se ricorra una delle eccezioni tassative che rendono il reato procedibile d'ufficio; l'omessa valutazione formale dell'aggravante può rendere la decisione annullabile
  • L'indicazione dettagliata delle aggravanti nel capo di imputazione ha rilievo processuale: non può essere ignorata nel giudizio di procedibilità e deve consentire un'effettiva verifica del regime procedimentale applicabile
  • Quando la qualificazione della cosa come destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità è centrale per la procedibilità, può essere necessario un accertamento istruttorio (non una semplice esclusione sommaria) per stabilire la natura dell'oggetto sottratto
  • I pubblici ministeri possono impugnare per saltum ordinanze di non procedere o sentenze che dichiarano la non procedibilità se ritengono che il giudice abbia errato nella valutazione delle eccezioni di procedibilità introdotte dalla legge
  • Nel dubbio sulla sussistenza delle circostanze che escludono la procedibilità a querela, la soluzione corretta è procedere a un accertamento in sede di merito o rimandare la questione a un giudice superiore, piuttosto che dichiarare d'ufficio la non procedibilità

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