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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5047/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha ratificato la sospensione cautelativa e revocato l'affidamento in prova a Stolfo. La revoca si fondava su due denunce della madre per furto, danneggiamento e violenza privata, su una diffida per spostamento a Roma senza autorizzazione, sulla perdita della disponibilità della madre ad ospitarlo per comportamenti molesti, sul suo trasferimento a Torino senza autorizzazione e sulla indicazione di un indirizzo di residenza ritenuto fittizio. Il ricorrente lamenta carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, omesso esame delle produzioni difensive (richieste di archiviazione, documentazione sul nuovo domicilio, provvedimenti autorizzativi agli spostamenti) e mancata valutazione della possibilità di sostituire l'affidamento con la detenzione domiciliare; contesta inoltre la decorrenza ex tunc della revoca fissata al 18/06/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Napoli per una rivalutazione globale. La Corte ha ritenuto che il provvedimento di revoca fosse carente di motivazione: mancato esame delle produzioni difensive (in particolare le richieste di archiviazione sulle denunce della madre), mancata valutazione della documentazione relativa al nuovo domicilio e dei provvedimenti autorizzativi agli spostamenti, omissione di considerare le condotte positive tenute durante il periodo di prova e insufficiente motivazione sulla non idoneità della detenzione domiciliare come misura sostitutiva. Inoltre la decisione di fissare la decorrenza ex tunc della revoca al 18/06/2022 non è stata adeguatamente motivata.

Norme richiamate

  • art. 51-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina la sospensione cautelativa delle misure alternative; il provvedimento impugnato aveva ratificato una sospensione cautelativa ai sensi di questa norma

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la revoca delle misure alternative e richiede una motivazione adeguata in ordine ai fatti che giustificano la revoca; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha valutato compiutamente le circostanze e le produzioni difensive rilevanti

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione (omessa, contraddittoria o manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto fondati i motivi basati su carenza motivazionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Garantisce il diritto a una decisione motivata; la Corte ha ritenuto violato questo principio per l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la ripetizione degli elementi di fatto nella memoria di cassazione; la Corte riporta le deduzioni entro i limiti di questa disposizione

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa richiede una motivazione completa: il giudice deve valutare non solo gli eventi negativi che hanno determinato la revoca, ma anche le produzioni difensive e le condotte positive tenute dal beneficiario durante il periodo di prova
  • Le richieste di archiviazione e altri atti ufficiali prodotti dalla difesa devono essere esaminati e confrontati dal giudice prima di assumere come decisivi denunce o segnalazioni non ancora definitivamente accertate
  • Prima di escludere misure alternative meno afflittive (es. detenzione domiciliare) il giudice deve motivare espressamente perché tali misure non siano idonee a raggiungere l'esigenza preventiva o rieducativa che giustifica la revoca
  • La fissazione della decorrenza ex tunc della revoca richiede una motivazione specifica che consideri la gravità del comportamento, la condotta complessiva durante la prova e l'effetto delle prescrizioni: decisioni meramente enunciative sul punto sono viziabili
  • Informazioni sul domicilio o su spostamenti autorizzati devono essere verificate e confrontate con la documentazione prodotta; un indirizzo ritenuto 'fittizio' non può essere assunto senza adeguata istruttoria e valutazione probatoria
  • La carenza motivazionale può comportare l'annullamento con rinvio del provvedimento e l'obbligo per il giudice di riesaminare il caso alla luce delle prove e delle ragioni non adeguatamente considerate

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