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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1723/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione di un motoveicolo sollevando: (1) errata qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto, con censura dell'inesattezza nel non valutare attendibili le ammissioni dell'imputato sin dall'udienza di convalida; (2) illegittima utilizzazione della denuncia di furto, ritenuta acquisita informalmente e non ricompresa in strumenti di acquisizione formale (richiamo all'art. 415-bis c.p.p.); (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., con evidenza dell'incensuratezza e della giovane età e della esiguità del danno; (4) richiesta subordinata di declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile su più punti. In particolare: il vizio di motivazione sulla qualificazione è inammissibile perché attiene alla valutazione della credibilità delle prove, non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità (assenza di tale vizio); la denuncia di furto è utilizzabile anche nel processo definito con rito abbreviato e il ricorrente non ha dimostrato che la sua esclusione avrebbe cambiato l'esito (mancata "prova di resistenza"); il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile perché non contestato specificamente nel riepilogo dei motivi d'appello; la mancata concessione delle attenuanti generiche e la non applicazione dell'art. 131-bis sono legittime alla luce della gravità oggettiva della condotta (fuga, urto al veicolo di servizio, aggressione a un operante); la richiesta di estinzione per prescrizione è infondata perché l'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. non costituisce reato autonomo e per la prescrizione si prende a riferimento la pena prevista dal primo comma. Il ricorrente è inoltre stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La seconda comma è trattata come circostanza attenuante speciale e non come fattispecie autonoma; pertanto, ai fini della prescrizione si tiene conto della pena prevista dal primo comma.

  • art. 131-bis cod. pen. (sospensione condizionale della pena e attenuanti equivalenti)

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'istanza in ragione della "obiettiva gravità del fatto": la semplice giovane età o l'incensuratezza non sono di per sé sufficienti per accordare le attenuanti generiche o l'abbassamento di pena se la condotta complessiva è gravissima.

  • art. 415-bis c.p.p. (richiami relativi all'acquisizione di atti?)

    La Corte ha ritenuto utilizzabile la denuncia di furto nel processo celebrato con rito abbreviato: il rito abbreviato esclude eccezioni di inutilizzabilità salvo divieti probatori, e la parte ricorrente non ha dimostrato che l'eliminazione di tale elemento avrebbe modificato l'esito (mancata prova di resistenza).

  • Corte Costituzionale, sent. n. 156/2020

    La pronuncia ha inciso sui limiti edittali preclusivi collegati ad alcune ipotesi di applicazione di misure alternative/attenuanti; tuttavia la Cassazione osserva che anche dopo tale pronuncia resta valutabile la gravità oggettiva del fatto ai fini dell'applicazione di 131-bis.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse censure che si limitino a proporre una diversa valutazione della attendibilità della prova: è sindacabile solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
  • Nel rito abbreviato le eccezioni di inutilizzabilità della prova sono in genere precluse, salvo che ricorrano divieti probatori; chi impugna in Cassazione l'utilizzabilità di un elemento deve dimostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione mediante la "prova di resistenza".
  • La mancata menzione di un certo motivo nel riepilogo dei motivi d'appello rende inammissibile sollevare quella medesima censura per la prima volta in Cassazione.
  • La giovane età e l'incensuratezza non costituiscono di per sé titolo sufficiente per riconoscere attenuanti generiche o applicare 131-bis: è necessario un concreto rilievo della condizione personale sul comportamento e sulla sua gravità.
  • Per la prescrizione nel reato di ricettazione, l'attenuante speciale non cambia il riferimento per il calcolo della prescrizione: si considera la pena del primo comma quando la seconda comma è qualificata come circostanza attenuante speciale.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. ricettazione vs furto) senza dimostrare profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, la Cassazione tende a considerare la questione di merito non sindacabile.

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