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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 308/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., l'assenza di motivazione su un punto decisivo devoluto al giudice d'appello: l'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica. Hanno sostenuto che i fogli affissi in bacheca durante la campagna elettorale contenevano critiche politiche, riferite a "presunti abusi edilizi", "presunti debiti, inefficienze e svendite di beni" commessi da amministratori precedenti, e che la sentenza di merito non ha valutato né la verità del nucleo fattuale, né l'interesse pubblico, né ha motivato concretamente in quali espressioni si sarebbe ravvisato un attacco personale oltre la critica politica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenza motivazionale: il giudice d'appello non ha motivato sui presupposti di operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica (verità o convinzione incolpevole, continenza espressiva, interesse pubblico). Per tale vizio radicale la sentenza è stata annullata. Agli effetti penali l'annullamento è senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (termini prescrizionali maturati il 5/11/2019, reato commesso il 5/05/2012). Agli effetti civili la sentenza è stata annullata e la causa rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; art. 606, comma 2-bis

    La Corte ricorda i limiti dei motivi proponibili in cassazione per sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; tuttavia ha ritenuto deducibile il vizio per carenza di motivazione su un punto decisivo (violazione di legge/criterio di motivazione).

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000

    art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (come richiamato in motivazione)

    Norma richiamata per spiegare la limitazione dei motivi di cassazione nelle sentenze di appello per competenza del giudice di pace; la Corte la utilizza per inquadrare la deducibilità dei vizi di motivazione che risultino particolarmente gravi.

  • art. 51 cod. pen.

    La causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica opera quando i fatti esposti sono veri o l'accusatore è fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità; la critica può usare toni aspri o iperbolici purché vi sia continenza e pertinenza rispetto al fatto e interesse pubblico.

  • art. 129 cod. pen.

    art. 129, comma 2, cod. pen.

    Richiamato in relazione ai presupposti per escludere la riapertura del giudizio penale; la Corte ha rilevato che non sussistono i presupposti per evitare l'effetto estintivo della prescrizione e quindi ha annullato senza rinvio gli effetti penali.

  • art. 10 CEDU

    art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato in motivazione per sottolineare che la repressione della diffamazione interferisce con la libertà di espressione e va bilanciata: la limitazione è lecita solo se prevista dalla legge, persegua fini legittimi e sia necessaria in una società democratica.

Massime di principio

  • Il diritto di critica politica può costituire scriminante alla diffamazione quando si fonda su un "nucleo di verità" o sulla ferma e incolpevole convinzione della sua veridicità da parte dell'autore.
  • La critica politica tollera toni aspri, iperboli e coloriture polemiche, purché l'espressione resti contenuta e pertinenti rispetto al fatto denunciato (criterio della continenza).
  • Per far valere la scriminante occorre che il giudice motivi espressamente e specificamente sulla verità del fatto, sull'interesse pubblico alla conoscenza e sulla continenza espressiva; l'omissione di motivazione su tali punti è vizio grave che può determinare l'annullamento.
  • Gli attacchi personali gratuiti che travalicano la rappresentazione di fatti o responsabilità pubbliche (epiteti offensivi, aggressione della sfera morale) non rientrano nella scriminante e possono integrare diffamazione.
  • In sede di cassazione, quando il vizio di motivazione è talmente noto da rendere il percorso logico-giustificativo incomprensibile, la Corte può annullare; se nel frattempo è intervenuta la prescrizione il giudicato penale estingue il reato comportando l'annullamento senza rinvio degli effetti penali.
  • Chi redige comunicati in campagna elettorale dovrebbe documentare o almeno poter dimostrare la ragionevole convinzione della veridicità delle asserzioni e scegliere una forma espressiva misurata per aumentare la probabilità che la critica sia qualificata come legittima.

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