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Ordinanza

Ordinanza n. 3552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, del 9 febbraio 2023, n. 340, resa tra le parti. ‘VISTI’

Giustizia amministrativa202302045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 340 del 9 febbraio 2023, nel giudizio concernente la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel e l’applicazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio d’appello relativo alla disciplina nazionale sul tetto ai ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, il GSE ha chiesto il ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 10151 del 22 dicembre 2025. Secondo il GSE, le questioni sarebbero state ormai risolte dalle sentenze della Corte di giustizia del 18 dicembre 2025, causa C-633/23, Electrabel, e del 22 gennaio 2026, causa C-423/23, Secab: il primo quesito dalla statuizione secondo cui l’art. 5 della direttiva 2019/944 riguarda i prezzi di fornitura ai clienti e non i tetti ai ricavi dei produttori; i quesiti secondo e terzo, in via subordinata o comunque, dalle ulteriori considerazioni della Corte sulla disciplina europea dei ricavi inframarginali e sulle modalità di calcolo del tetto. ARERA ha aderito alla richiesta. Hydrowatt si è opposta, sostenendo sia l’impossibilità di ritirare il rinvio in presenza di un interesse attuale alla decisione dell’appello e dell’opposizione della parte interessata, sia la perdurante rilevanza delle questioni, non materialmente identiche a quelle già decise e non ancora risolte da una giurisprudenza consolidata della Corte. L’istanza di ritiro è stata ritenuta ammissibile perché inerente al procedimento incidentale pregiudiziale e non al procedimento principale sospeso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di ritiro del rinvio pregiudiziale e ha dichiarato di volerlo mantenere in essere. Ha distinto, da un lato, le ipotesi in cui il giudizio principale sia venuto meno, come rinuncia agli atti, transazione o altro incidente estintivo, e, dall’altro, l’ipotesi in cui il dubbio interpretativo sia stato definitivamente chiarito dalla Corte di giustizia. In quest’ultima ipotesi il ritiro è possibile per un giudice nazionale di ultima istanza solo quando ricorra l’eccezione Cilfit relativa a una disposizione già interpretata dalla Corte, cioè in presenza di identità materiale della questione o di giurisprudenza consolidata sul punto. Nel caso concreto non vi è stata estinzione del giudizio né rinuncia alle censure fondate sul diritto dell’Unione; Hydrowatt ha anzi insistito espressamente sulle proprie doglianze. Inoltre, le questioni rimesse non sono materialmente identiche a quelle esaminate nelle sentenze Electrabel e Secab e non può ritenersi che tali pronunce abbiano consolidato la giurisprudenza sui complessivi profili riguardanti la legittimità europea del tetto nazionale ai ricavi previsto dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, sia rispetto alla direttiva 2019/944 sia rispetto al regolamento 2022/1854. Il Consiglio ha quindi comunicato alla Corte di voler mantenere il rinvio, precisando anche che il secondo quesito contiene un errore materiale nell’incipit: esso deve essere letto come riferito all’ipotesi di risposta positiva al primo quesito, secondo la motivazione dell’ordinanza di rimessione. Il provvedimento dispone la trasmissione dell’ordinanza alla Cancelleria della Corte di giustizia e alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 100, par. 1, regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea

    «Sebbene la Corte rimanga in linea di principio investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché quest’ultima non venga ritirata dal giudice del rinvio»

    Prevede la possibilità per il giudice nazionale rimettente di ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale.

  • art. 298, comma 1, c.p.c.

    «nel corso del quale non possono essere compiuti atti del procedimento»

    La sospensione del giudizio principale non impedisce gli atti inerenti al procedimento incidentale pregiudiziale, poiché l’istanza di ritiro costituisce impulso all’esercizio di un potere officioso del giudice.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione del processo richiamata dal giudice.

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25

    È la disposizione nazionale che introduce la disciplina del tetto ai ricavi sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, la cui compatibilità con il diritto dell’Unione costituisce oggetto delle questioni pregiudiziali mantenute.

  • art. 5, paragrafi 3 e 4, direttiva (UE) 2019/944

    La portata della disposizione, e in particolare il rapporto tra gli interventi pubblici sui prezzi di fornitura e il tetto ai ricavi dei produttori, resta oggetto del rinvio pregiudiziale.

  • art. 8, paragrafo 1, lett. a), regolamento (UE) 2022/1854

    La questione pregiudiziale riguarda se la disposizione possa salvaguardare retroattivamente misure nazionali già adottate e asseritamente incompatibili con la direttiva 2019/944.

  • artt. 6, 7 e 8 regolamento (UE) 2022/1854

    Le disposizioni sono rilevanti per valutare condizioni, limiti e modalità dei tetti ai ricavi e la loro applicazione alla disciplina nazionale.

  • art. 2, punti 5 e 9, regolamento (UE) 2022/1854

    Le definizioni di ricavi di mercato e ricavi eccedenti rilevano per il quesito relativo alla compatibilità del metodo nazionale di calcolo del tetto.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso il precedente dell’Adunanza plenaria sul ritiro della domanda pregiudiziale.

Massime di principio

  • Il giudice nazionale può essere sollecitato da una parte a ritirare una domanda di pronuncia pregiudiziale anche durante la sospensione del giudizio principale, perché l’istanza attiene al procedimento incidentale pregiudiziale e costituisce impulso all’esercizio di un potere officioso del giudice.
  • Il giudice nazionale rimettente deve informare la Corte di giustizia di ogni incidente processuale che faccia venir meno l’effettiva pendenza della controversia principale o la rilevanza concreta della questione pregiudiziale, inclusi rinuncia agli atti, composizione amichevole e altri eventi estintivi.
  • Il ritiro del rinvio pregiudiziale è possibile anche quando il dubbio interpretativo sia stato definitivamente chiarito dalla Corte di giustizia; per il giudice nazionale di ultima istanza ciò richiede la ricorrenza dell’eccezione Cilfit relativa a una disposizione già interpretata, ossia l’identità materiale della questione o una giurisprudenza consolidata sul punto.
  • La mera sopravvenienza di sentenze della Corte di giustizia su fattispecie analoghe non consente il ritiro del rinvio quando le questioni sottoposte siano diverse per oggetto o domanda e non risulti una giurisprudenza consolidata capace di risolvere tutti i profili rilevanti per la decisione nazionale.
  • Un errore materiale nell’incipit di un quesito pregiudiziale può essere corretto e il quesito deve essere interpretato alla luce della motivazione dell’ordinanza di rimessione, quando quest’ultima chiarisca senza ambiguità la condizione cui il quesito è subordinato.

Come è indicizzato

MaterieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàEstinzione, perenzione e improcedibilitàIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interessePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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