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Sentenza

Sentenza del 11/07/2016 n. 232 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a una presunta plusvalenza non dichiarata derivante dal conferimento o dalla cessione di immobili situati in Serbia, acquistati nei cinque anni precedenti. In via preliminare ha contestato la nullità della notificazione, poiché la relata indicava soltanto che il destinatario era "momentaneamente irreperibile", senza attestare puntualmente le ricerche eseguite e l'eventuale assenza di altre persone abilitate a ricevere l'atto. Nel merito ha sostenuto che il trasferimento degli immobili non si fosse perfezionato nel 2007, ma successivamente, anche in considerazione della normativa serba che attribuiva efficacia costitutiva all'iscrizione catastale. Ha inoltre contestato la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e la ricostruzione dell'Ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha dichiarato nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, poiché la relata non documentava in modo specifico i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Il semplice ricevimento della raccomandata informativa non ha sanato il vizio, non essendo seguito dal ritiro dell'atto presso la casa comunale; la piena conoscenza dell'atto è stata individuata nella successiva notifica dell'istanza cautelare del 28 febbraio 2013, rendendo tempestivo il ricorso. Nel merito, l'Ufficio non ha provato che il trasferimento della proprietà degli immobili si fosse perfezionato nel 2007 secondo la legge serba, né che la sola cessione delle quote societarie costituisse strumento idoneo a trasferire la proprietà immobiliare. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato e sono stati revocati gli eventuali atti cautelari collegati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    "L'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificatore."

    La notificazione mediante deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa richiede che la relata documenti specificamente l'impossibilità della consegna e le ricerche effettuate. Una formula generica come "momentaneamente irreperibile" non è sufficiente.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

    La disciplina delle notificazioni degli atti tributari richiama, per la parte comune della procedura, le formalità dell'art. 140 c.p.c.; pertanto anche negli atti fiscali devono essere rispettati gli oneri di attestazione delle attività preliminari.

  • Art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997

    La notificazione dell'istanza per l'adozione di misure cautelari è stata considerata il momento dal quale il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'accertamento, ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

  • Art. 2697 c.c.

    Una volta impugnato l'accertamento, l'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, incluso il momento in cui si è verificato il presupposto d'imposta.

  • Art. 2 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499

    Nel sistema tavolare l'iscrizione nei libri fondiari ha efficacia costitutiva per il trasferimento dei diritti reali immobiliari; il semplice consenso contrattuale può quindi non essere sufficiente.

  • Art. 5 della normativa serba sul catasto e la registrazione dei diritti immobiliari

    La normativa serba prodotta in giudizio prevedeva l'efficacia costitutiva dell'iscrizione catastale, imponendo di verificare quando tale iscrizione fosse avvenuta per individuare il momento impositivo.

Massime di principio

  • Quando una notificazione viene eseguita mediante deposito presso la casa comunale, la relata deve descrivere concretamente il tentativo di consegna, le ricerche svolte e l'assenza o irreperibilità delle persone abilitate a ricevere l'atto. Una motivazione generica può determinare la nullità della notificazione.
  • La raccomandata informativa dell'avvenuto deposito non equivale necessariamente alla piena conoscenza del contenuto dell'atto. In caso di notificazione viziata, la sanatoria può richiedere la concreta conoscenza dell'atto, ad esempio mediante il ritiro del piego o altra conoscenza completa e documentata.
  • La nullità della notificazione non comporta automaticamente l'inesistenza o la decadenza dell'accertamento: il contribuente deve eccepire specificamente l'eventuale decadenza dell'Amministrazione e il giudice non può normalmente rilevarla d'ufficio.
  • Per determinare il momento in cui nasce una plusvalenza immobiliare occorre individuare il momento giuridico del trasferimento della proprietà o del diritto reale, non soltanto la stipula dell'accordo, il pagamento, la cessione di quote o l'iscrizione nei registri societari.
  • Per immobili situati all'estero si applica, ai fini dell'individuazione del trasferimento della proprietà, la legge del luogo in cui l'immobile si trova. Se tale legge richiede un'iscrizione costitutiva, l'Amministrazione deve provare la data di iscrizione.
  • In giudizio l'Amministrazione deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria; non può limitarsi ad affermare che un'operazione societaria costituisce una cessione imponibile senza provare il momento effettivo del trasferimento del bene.

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