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Sentenza

Sentenza del 11/07/2016 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell’IRPEF, pari complessivamente a euro 603,71 per gli anni 2004-2007, sostenendo che le ritenute operate dall’INPS sul controvalore dello sconto tariffario sull’energia elettrica concesso da ENEL agli ex dipendenti fossero illegittime. Secondo il contribuente, la riduzione tariffaria non costituiva reddito di lavoro dipendente e non doveva quindi essere assoggettata a tassazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la legittimità delle ritenute IRPEF operate dall’INPS. Ha ritenuto che il trattamento pensionistico sia equiparato al reddito da lavoro dipendente e che le utilità economicamente valutabili collegate al precedente rapporto di lavoro, anche se fruite dopo il pensionamento, costituiscano reddito imponibile. Lo sconto tariffario è stato qualificato come fringe benefit, non eccezionale né occasionale, e quindi soggetto a tassazione. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 49, comma 2, del TUIR

    La norma è stata interpretata nel senso che i trattamenti pensionistici sono fiscalmente equiparati ai redditi da lavoro dipendente; pertanto, anche le utilità derivanti dal precedente rapporto di lavoro possono concorrere alla formazione del reddito imponibile.

  • Art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Impone al soggetto erogatore dei trattamenti pensionistici, in presenza di somme o benefici imponibili, di operare le relative ritenute fiscali.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 137/E del 29 maggio 2009

    Posto che lo sconto tariffario sul prezzo di somministrazione dell’energia elettrica è comunque correlato al rapporto di lavoro intercorso con l’Azienda erogatrice, lo stesso sarà soggetto a tassazione alla medesima stregua del fringe benefit erogato al dipendente in servizio, a nulla rilevando la circostanza che il soggetto beneficiario sia attualmente in pensione.

    Lo sconto tariffario riconosciuto agli ex dipendenti costituisce fringe benefit imponibile, anche quando il beneficiario sia pensionato, perché il beneficio conserva il collegamento con il rapporto di lavoro originario.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenze n. 22584 del 2007 e n. 12328 del 2008

    Un’erogazione può non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente solo se presenta carattere eccezionale e non ricorrente. Nel caso esaminato tali requisiti non sono stati ritenuti sussistenti.

Massime di principio

  • Un beneficio economico concesso da un ex datore di lavoro può rimanere fiscalmente collegato al rapporto di lavoro anche dopo il pensionamento del beneficiario.
  • Sconti, riduzioni tariffarie e altre utilità in natura possono essere qualificati come fringe benefit e concorrere al reddito imponibile quando sono continuativi o ricorrenti.
  • Il fatto che il beneficiario sia pensionato, anziché dipendente in servizio, non esclude di per sé la tassazione del beneficio.
  • Per sostenere la non imponibilità di un’utilità collegata al rapporto di lavoro occorre dimostrarne, secondo l’orientamento richiamato, il carattere eccezionale e non ricorrente.
  • Quando un beneficio è ritenuto imponibile, l’ente che eroga la pensione può essere tenuto a effettuare le ritenute fiscali sulla base delle informazioni comunicate dall’ex datore di lavoro.

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