Sentenza del 11/07/2016 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla società il credito d'imposta previsto per nuove assunzioni. Secondo l'Agenzia, la Commissione Tributaria Provinciale aveva erroneamente equiparato rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se di durata limitata, a rapporti di lavoro a tempo determinato. Il beneficio non spettava invece per l'assunzione di lavoratori che, nei 24 mesi precedenti, avevano già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, dopo aver acquisito la documentazione richiesta sulla natura dei precedenti rapporti di lavoro, ha accertato che i lavoratori interessati avevano effettivamente svolto attività con contratti a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti l'assunzione. Ha quindi ritenuto illegittimo il credito d'imposta fruito dalla società e corretto il recupero operato dall'Agenzia delle Entrate. L'appello dell'Agenzia è stato accolto e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Il credito d'imposta per nuove assunzioni non spetta quando il lavoratore assunto abbia intrattenuto, nei 24 mesi precedenti, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La durata limitata nel tempo del precedente rapporto non ne modifica la natura giuridica.
Massime di principio
- Per verificare la spettanza di un credito d'imposta legato a nuove assunzioni occorre considerare la natura del precedente rapporto di lavoro, non soltanto la sua durata effettiva.
- Un precedente contratto a tempo indeterminato esclude il beneficio anche se è durato per un periodo breve, purché rientri nel periodo temporale previsto dalla norma.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare la natura dei precedenti rapporti di lavoro; una volta fornita tale prova, il recupero del credito può essere confermato.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate rispettando rigorosamente i requisiti stabiliti dalla legge e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste.
- La parte soccombente nel giudizio tributario può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
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