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Sentenza

Sentenza del 11/07/2016 n. 1270 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Accertamento, liquidazione e controlli - Sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio - Delega ad altro impiegato della carriera direttiva - Esclusività - Contestazioni da parte del contribuente - Onere della prova da parte dell'ufficio - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata ritenuta fondata in linea di principio: se il contribuente nega specificamente la legittimazione del firmatario, spetta all’Amministrazione provare concretamente sia la qualifica del sottoscrittore sia l’esistenza e l’ampiezza della delega. In mancanza di tale prova, l’avviso sottoscritto da soggetto non legittimato è nullo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha dedotto la nullità dell’avviso perché sottoscritto da una persona della cui appartenenza alla carriera direttiva e della cui delega da parte del capo dell’ufficio non era stata dimostrata l’esistenza. L’art. 42 del DPR 600/1973 riserva infatti la sottoscrizione degli avvisi al capo dell’ufficio oppure a un impiegato della carriera direttiva validamente delegato.

Norme richiamate

  • Art. 42 del DPR 600/1973

    Gli accertamenti dell’ufficio devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La norma individua in modo tassativo i soggetti legittimati a sottoscrivere l’avviso. La violazione, consistente nella firma di un soggetto privo della necessaria qualifica o delega, comporta la nullità dell’atto.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta specificamente la legittimazione del firmatario dell’avviso, l’Amministrazione deve dimostrare la qualifica direttiva del sottoscrittore e l’eventuale delega.
  • Non è sufficiente affermare genericamente che il firmatario agiva per conto dell’ufficio: devono risultare concretamente i poteri esercitati e la fonte della legittimazione.
  • La delega deve provenire dal capo dell’ufficio e riguardare un soggetto appartenente alla carriera direttiva; in difetto, l’avviso può essere dichiarato nullo.
  • La contestazione sulla sottoscrizione deve essere specifica: una volta sollevata, l’onere della prova si trasferisce sull’Amministrazione accertatrice.
  • Prima di impugnare un avviso, è opportuno verificare chi lo ha firmato e chiedere la prova della qualifica e della delega, se tali elementi non risultano dall’atto o dagli atti del procedimento.

Testo integrale

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