Sentenza del 11/07/2016 n. 1270 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Accertamento, liquidazione e controlli - Sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio - Delega ad altro impiegato della carriera direttiva - Esclusività - Contestazioni da parte del contribuente - Onere della prova da parte dell'ufficio - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata in linea di principio: se il contribuente nega specificamente la legittimazione del firmatario, spetta all’Amministrazione provare concretamente sia la qualifica del sottoscrittore sia l’esistenza e l’ampiezza della delega. In mancanza di tale prova, l’avviso sottoscritto da soggetto non legittimato è nullo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha dedotto la nullità dell’avviso perché sottoscritto da una persona della cui appartenenza alla carriera direttiva e della cui delega da parte del capo dell’ufficio non era stata dimostrata l’esistenza. L’art. 42 del DPR 600/1973 riserva infatti la sottoscrizione degli avvisi al capo dell’ufficio oppure a un impiegato della carriera direttiva validamente delegato.
Norme richiamate
Art. 42 del DPR 600/1973
Gli accertamenti dell’ufficio devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma individua in modo tassativo i soggetti legittimati a sottoscrivere l’avviso. La violazione, consistente nella firma di un soggetto privo della necessaria qualifica o delega, comporta la nullità dell’atto.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta specificamente la legittimazione del firmatario dell’avviso, l’Amministrazione deve dimostrare la qualifica direttiva del sottoscrittore e l’eventuale delega.
- Non è sufficiente affermare genericamente che il firmatario agiva per conto dell’ufficio: devono risultare concretamente i poteri esercitati e la fonte della legittimazione.
- La delega deve provenire dal capo dell’ufficio e riguardare un soggetto appartenente alla carriera direttiva; in difetto, l’avviso può essere dichiarato nullo.
- La contestazione sulla sottoscrizione deve essere specifica: una volta sollevata, l’onere della prova si trasferisce sull’Amministrazione accertatrice.
- Prima di impugnare un avviso, è opportuno verificare chi lo ha firmato e chiedere la prova della qualifica e della delega, se tali elementi non risultano dall’atto o dagli atti del procedimento.
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