Cassazione Penale, Sentenza n. 41879/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, limitatamente al capo 2), della declaratoria di "non doversi procedere" disposta dal Tribunale di Salerno dopo l'esito positivo della messa alla prova. Il capo 2) riguardava il reato di illecito smaltimento o abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006). Il Procuratore generale ha censurato la declaratoria sostenendo che, nonostante l'attestazione del Sindaco sulla mancata sussistenza di danno, dai verbali risultava che i rifiuti non erano stati rimossi e permanevano nell'area aziendale, con conseguente persistenza degli effetti dannosi e pericolosi; ha richiamato l'art. 464-bis, comma 4, lett. b), c.p.p., che richiede prescrizioni e condotte riparatorie nel programma di trattamento per elidere/attenuare le conseguenze del reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata dal Procuratore generale attiene a un accertamento di fatto (la permanenza dei rifiuti e l'effettiva esecuzione delle misure riparatorie) e pertanto sia estranea al giudizio di legittimità in sede di cassazione. La difesa aveva documentato che le condotte riparatorie erano state avviate prima dell'ammissione alla messa alla prova; ARPAC aveva indicato inizialmente due prescrizioni non adempiute, successivamente ottemperate; i Carabinieri, il 12 novembre 2020, verificarono il ripristino dello stato dei luoghi; il Comune attestò l'assenza di pretese risarcitorie. La sentenza impugnata aveva già valorizzato tali elementi; di conseguenza la Corte ha rigettato il ricorso per inammissibilità e confermato la declaratoria di non doversi procedere rispetto al capo contestato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256
Norma relativa ai reati di gestione illecita di rifiuti: comma 1 lettere a) e b) e comma 2 sono stati richiamati per le condotte di smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per l'abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti speciali non pericolosi.
codice di procedura penale, art. 464-bis, comma 4, lett. b)
Prevede che il programma di trattamento (messa alla prova) comprenda prescrizioni comportamentali e impegni specifici volti anche a elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (risarcimento, condotte riparatorie, restituzioni); tale requisito è autonomo ai fini dell'ammissione e del buon esito della messa alla prova.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Norma richiamata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero (specifica disciplina procedurale che consente la presentazione di conclusioni in determinati procedimenti); nel testo è menzionata la formulazione della conclusione del Procuratore generale.
Massime di principio
- La prescrizione di condotte riparatorie e di misure volte a eliminare o attenuare le conseguenze del reato (art. 464-bis, comma 4, lett. b)) è requisito autonomo per l'ammissione e per il buon esito della messa alla prova: va valutata concretamente e documentata.
- In sede di cassazione non è ammissibile riesaminare elementi che costituiscono accertamenti di fatto (ad es. se i rifiuti sono stati rimossi o se le misure riparatorie sono state effettivamente eseguite); tali questioni attengono al merito e alla valutazione delle prove.
- Documentazioni e verifiche ufficiali (relazioni di ARPAC, accertamenti dei Carabinieri, attestazioni del Comune) sono decisive per dimostrare l'avvenuta esecuzione delle misure riparatorie e per escludere la persistenza del pericolo/danno ambientale.
- Se il pubblico ministero intende contestare la regolarità o l'efficacia delle misure riparatorie, deve farlo con elementi probatori nel contraddittorio di merito; un semplice richiamo a verbali iniziali senza considerare successivi adempimenti può rendere il ricorso inammissibile in cassazione.
- Per i destinatari della messa alla prova è essenziale anticipare e documentare l'adempimento delle prescrizioni riparatorie e conservarne le verifiche ufficiali per opporre eventuali impugnazioni e per evitare che la persistenza di criticità osti al riconoscimento degli effetti della messa alla prova.
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