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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8218/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rideterminato la pena a 3 anni e 6 mesi per il delitto di peculato, contestando principalmente la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Due motivi: (1) errata applicazione della legge penale e omessa motivazione sulla prescrizione, deducendo che una precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta del luglio 1999 non aveva prodotto recidiva nei cinque anni successivi e quindi non avrebbe dovuto aumentare il termine di prescrizione (richiamo art. 445 c.2 c.p.p. e art. 106 c.2 c.p.); (2) deduzione analoga sostenendo che, avendo la Corte d'appello riconosciuto l'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva specifica, non avrebbe potuto considerare l'aumento di metà della pena per recidiva (art. 69 c.3 c.p.) ai fini della prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) la questione sulla non configurabilità della recidiva era stata sollevata per la prima volta in memoria presentata dopo l'appello, e quindi era preclusa per il principio devolutivo (art. 597 c.1 c.p. citato); i giudici d'appello potevano pertanto considerare la recidiva come già accertata e tenerla conto nel calcolo della prescrizione; (ii) in tema di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, la giurisprudenza consolidata permette di ritenere "applicata" la recidiva anche quando essa abbia effetti indiretti (come paralizzare un'attenuante) e dunque va tenuta in considerazione ai fini del computo del termine di prescrizione. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato, la condanna in appello (3 anni e 6 mesi per peculato) resta e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata per la condotta di appropriarsi di somme destinate alla Tesoreria provinciale, qui contestata e per la quale è stata inflitta la pena.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta

    Richiamata in relazione all'effetto sul casellario e al computo della recidiva: il ricorrente sosteneva che, avendo quella sentenza effetti estintivi, non poteva incidere quale recidiva ai fini della prescrizione.

  • art. 106, comma 2, cod. pen.

    effetti della recidiva rispetto all'estinzione

    Citato dal ricorrente per sostenere che, in presenza di estinzione della precedente condanna, non si debbano considerare gli effetti della recidiva ai fini penali; la Corte però ha ritenuto la questione preclusa e non ha accolto l'eccezione.

  • art. 597, comma 1, cod. pen.

    Richiamato per spiegare che l'appello devolve il giudizio sui punti specificamente impugnati; le questioni non sollevate nel motivo d'appello originario non potevano essere esaminate se prospettate solo in memoria successiva.

  • art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen.

    preclusioni sui motivi nuovi

    Richiamato nel ragionamento sulla preclusione delle eccezioni introdotte dopo i termini per proporre motivi nuovi in appello.

  • art. 69, comma 3, cod. pen.

    effetto delle circostanze aggravanti e attenuanti

    Norma richiamata riguardo al bilanciamento tra circostanze: la Corte conferma che la recidiva, quand'anche bilanciata con attenuanti, può essere considerata 'applicata' ai fini del calcolo della prescrizione se produce effetti (anche paralizzanti sulle attenuanti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la statuizione sul pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Questioni nuove sulla recidiva o su altri profili penalmente rilevanti devono essere sollevate tempestivamente nell'atto di impugnazione; dedurle per la prima volta in memorie successive può comportare la loro preclusione.
  • Se la recidiva è stata ritenuta in primo grado e non tempestivamente contestata in appello, i giudici di secondo grado possono tenere conto della recidiva anche ai fini del computo della prescrizione.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione, una circostanza aggravante (come la recidiva) si considera 'applicata' anche quando, dopo il bilanciamento con attenuanti, essa abbia prodotto effetti sul trattamento sanzionatorio (ad es. paralizzando un'attenuante); è considerata non applicata solo se l'attenuante la sopraffà totalmente e l'aggravante non produce alcun effetto concreto.
  • Per evitare la perdita di diritti processuali è importante documentare e includere ogni eccezione rilevante nel primo atto di impugnazione e allegare la prova (es. certificati del casellario) già in sede di appello.
  • In casi simili, chi contesta il computo della prescrizione deve sia sollevare la questione tempestivamente sia indicare chiaramente come le pregresse sentenze e il decorso dei termini influiscano sui termini prescrizionali.

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