Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31343/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non consentiti in sede di legittimità i motivi proposti, perché in parte generici, in parte inconferenti e in parte diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova già compiuta dai giudici di merito. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati, destinatari di sentenza della Corte di appello di Firenze del 18/02/2025, che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la conferma della loro responsabilità per fatti qualificati come estorsioni. Dal testo emerge che uno dei ricorsi conteneva, tra gli altri, un terzo motivo ritenuto del tutto generico, perché denunciava un asserito difetto integrale di motivazione senza indicare le ragioni per cui la fattispecie aggravata o attenuata richiamata dall'art. 629, comma 3, c.p. non sarebbe stata applicabile; il quinto motivo dello stesso ricorso è stato giudicato manifestamente inconferente in quanto la recidiva era già stata esclusa dalla Corte di merito in sede di rinvio. Gli altri motivi dei due ricorsi contestavano nel merito la responsabilità per le estorsioni ascritte agli imputati, ma la Corte di cassazione li ha ricondotti a mere doglianze di fatto e a una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità, nonché a censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente e immune da illogicità manifesta. In particolare, la motivazione di merito valorizzava la credibilità delle persone offese e il loro narrato, nonché la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e, per uno degli imputati, il contributo concorsuale prestato. Venivano inoltre censurati il diniego delle attenuanti generiche e, per uno dei ricorrenti, il riconoscimento della recidiva; anche tali doglianze sono state ritenute infondate perché la sentenza impugnata risultava sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle difese.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Il motivo che invocava la norma è stato ritenuto generico perché non spiegava perché l'ipotesi di cui al comma 3 non dovesse trovare applicazione nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso la Corte ha fatto conseguire le pronunce previste dalla norma.

  • art. 62-bis c.p.

    Le censure sul diniego delle attenuanti generiche sono state respinte perché la motivazione di merito è stata ritenuta sufficiente e non illogica.

  • art. 99 c.p.

    Il riconoscimento della recidiva per uno dei ricorrenti è stato ritenuto insuscettibile di censura, anche perché la recidiva era già stata esclusa dalla Corte di merito in sede di rinvio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una generica deduzione di vizio motivazionale senza indicare specificamente le ragioni di diritto e di fatto della critica.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione coerente, puntuale e priva di manifesta illogicità.
  • Le doglianze contro la responsabilità penale sono inammissibili quando replicano questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridicamente corrette e adeguate rispetto alle censure difensive.
  • La censura sulla recidiva è inconferente se la recidiva risulta già esclusa dal giudice di merito; in tal caso manca l'attualità dell'interesse a dolersi della relativa statuizione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo sufficiente e non manifestamente illogico la propria valutazione discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.