Cassazione Penale, Sentenza n. 41425/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/07/2025 del Tribunale di Trani che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo d'urgenza convalidato dal GIP del 18/06/2025. A carico di Cannone erano contestati reati previsti dagli artt. 110, 61 n.2, 512-bis c.p. e 81, 110, 61 n.2, 56, 640-bis c.p. Il ricorrente deduceva: (i) illegittima utilizzazione delle sommarie informazioni testimoniali rese da lavoratori che, secondo la difesa, erano in realtà indagati al momento della escussione; il Tribunale avrebbe motivato in modo illogico ritenendole utilizzabili; (ii) errata valutazione circa la natura della Sapori Mediterranei s.r.l., che la difesa sostiene essere mera trasformazione di una preesistente impresa individuale di Cannone (quindi non società 'prestanome'), con omissione da parte del Tribunale di considerare la preesistenza e la produttività di reddito dell'attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali è circoscritto alle questioni di diritto (art. 325 c.p.p.) e che il Giudice del riesame ha esercitato discrezionalità valutativa nel qualificare i dichiaranti come testimoni piuttosto che indagati, fondandosi sugli elementi disponibili all'epoca. Inoltre, anche escludendo le dichiarazioni contestate, rimanevano altre propalazioni ritenute idonee a sostenere il quadro probatorio (applicazione della cosiddetta "prova di resistenza"). Sulla questione della presunta trasformazione aziendale, la Corte ha ritenuto che le deduzioni difensive fossero recessive rispetto agli elementi a sostegno del sequestro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Limita il sindacato di cassazione sui provvedimenti cautelari reali alle questioni di violazione di legge; rientrano errori in iudicando/in procedendo e vizi motivazionali particolarmente gravi.
art. 605 cod. proc. pen., lett. e)
La denunciata illogicità manifesta della motivazione deve essere proposta con il specifico motivo di cui a questa norma nel ricorso per cassazione.
Dispone la condanna alle spese processuali della parte privata che ha proposto il ricorso quando questo viene rigettato.
Articolo richiamato per identificare una delle fattispecie contestate al ricorrente; nella sentenza non è pronunciata una valutazione di merito sul reato ma è indicato come parte del capo d'imputazione.
Articolo richiamato quale contestazione (fraude ai danni dello Stato); la Corte non risolve nel merito il reato, lo cita come oggetto delle indagini e del provvedimento cautelare.
art. 110, art. 61 n.2, art. 81, art. 56 cod. pen.
art. 110; art. 61 n.2; art. 81; art. 56 cod. pen.
Norme del codice penale richiamate per le aggravazioni e la concorrenza di reati nel capo d'imputazione; la sentenza le menziona per descrivere gli addebiti, senza pronunce di merito rispetto alla loro applicazione concreta.
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di diritto e vizi gravi di motivazione: non è il luogo per riesaminare la valutazione normale della prova effettuata dal giudice del riesame.
- La qualificazione dei soggetti escussi (testimoni semplici vs indagati) rientra nella discrezionalità del giudice del riesame e va valutata in relazione agli elementi disponibili al momento dell'escussione; l'affermazione difensiva che i soggetti fossero indagati non rende automaticamente illegittime le loro dichiarazioni.
- Se parte delle prove risultano eventualmente inutilizzabili, la decisione può comunque reggere se, espunte tali prove, vi sono altre fonti probatorie sufficienti (valutazione della "prova di resistenza").
- Per contestare la reale natura di una società costituita o trasformata (es. mera scatola vuota o prestanome) è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di autonomia economica o la simulazione; mere coincidenze temporali (passaggio di dipendenti, riorganizzazioni) possono non essere sufficienti.
- In caso di rigetto del ricorso, è prevedibile la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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