Cassazione Penale, Sentenza n. 36941/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Martoccia: censura la decisione per vizio motivazionale e travisamento probatorio in relazione alla responsabilità basata sul ritrovamento nascosto nel bagagliaio di una vettura vicina al luogo del furto; contesta la qualificazione del luogo come "privata dimora" (ritiene si trattasse di deposito di attrezzi agricoli e non pertinenza), la ricorrenza della recidiva (previa esclusione) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. Di Cillo: deduce errore per aver negato il rinvio nonostante fosse legittimamente impedito a comparire perché detenuto per altra causa (notifica ordinanza custodiale e impossibilità di traduzione), censura la valutazione probatoria (sostiene di non essere stato visto nei pressi del garage) e dubbi sulla competenza del minimo edittale applicabile per la data del fatto (10/05/2017).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di Di Cillo relativo al legittimo impedimento per detenzione per altra causa (richiamando il dictum Sez. U. n. 7635/2022) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti, disponendo la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio. Quanto a Martoccia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e critica puntuale della motivazione di merito; la sentenza di appello è stata confermata nei suoi punti ritenuti corretti e motivati e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. U. n. 7635/2022 (Costantino)
ordinanza del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806-01
La detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento a comparire e impone il rinvio dell'udienza anche se l'imputato avrebbe potuto comunicare la sua condizione in tempo per la traduzione; la Corte territoriale non poteva disattendere tale principio quando l'impedimento risultava documentalmente comunicato
norma sul furto in abitazione
La Corte conferma che integra il furto in abitazione la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi in un garage o locale pertinenziale all'abitazione (pertinenza intesa come bene funzionalmente asservito alla privata dimora), anche in assenza di contiguità fisica
criteri per la determinazione della pena
Richiesta motivazione specifica quando la pena sia determinata in misura pari o superiore al medio edittale; la Corte ha ritenuto però sufficientemente motivata la pena, essendo prossima al minimo edittale e fondata su personalità e precedenti degli imputati
onere e conseguenze per i ricorsi inammissibili
Applicata la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile di Martoccia, salvo assenza di colpa non ravvisata
Orientamenti giurisprudenziali richiamati (Sez.4 n.5789/2019, Sez.5 n.22977/2024, ecc.)
v. Sez.4 n.5789 del 04/12/2019 dep. 2020; Sez.5 n.22977/2024; Sez.4 n.50105/2023
Ripresa la linea secondo cui possono essere pertinenze della privata dimora anche locali non contigui fisicamente se destinati stabilmente al servizio dell'abitazione; la valutazione circa la pertinenzialità e la responsabilità resta di merito
Massime di principio
- La detenzione per altra causa, adeguatamente documentata, costituisce legittimo impedimento alla comparizione dell'imputato e impone il rinvio dell'udienza; il giudice non può disattendere il principio stabilito dalle Sezioni Unite
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove o proporre una rivalutazione alternativa degli elementi di fatto: i motivi devono indicare specifici travisamenti o vizi logici della motivazione di merito
- Il ritrovamento di una persona nascosta nel bagagliaio di un veicolo posto in prossimità del luogo del furto è elemento indiziario grave, preciso e concordante che può giustificare la responsabilità, se collegato ad altri indizi (es. fuga verso il veicolo)
- Un garage o locale adibito stabilmente al servizio dell'abitazione può essere qualificato come pertinenza e integrare il reato di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p., anche senza contiguità fisica con l'abitazione principale
- Per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione è necessaria una critica puntuale e specifica della motivazione impugnata: argomentazioni generiche o meramente assertive sono insufficienti
- Nella determinazione della pena il giudice deve motivare specificamente se la misura si colloca pari o oltre il medio edittale; motivazioni sintetiche possono però essere sufficienti se la pena risulta prossima al minimo edittale e supportata da precedenti e circostanze del fatto
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