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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36944/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Brescia del 21/03/2024 sostenendo che: 1) la sospensione della patente di guida è stata determinata in soli 6 mesi, ossia al minimo edittale per ciascuna delle due violazioni (art. 186-bis, co. 6 e art. 187, co. 8 c.d.s.), senza operare il cumulo materiale delle durate previste per ciascun illecito; 2) non è stata disposta la confisca del veicolo utilizzato per commettere i reati, nonostante il mezzo fosse di proprietà dell'imputato e le norme prevedano la confisca obbligatoria. I fatti: l'imputato, nella stessa occasione, rifiutò accertamenti per etilometro e per sostanze stupefacenti; con patteggiamento fu applicata la pena concordata (4 mesi di arresto e €1.500 di ammenda, sostituiti con lavoro di pubblica utilità), il giudice dispose la sospensione patente per 6 mesi e omise la confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto fondate le doglianze sul punto della determinazione della durata della sospensione della patente e sull'omessa confisca del veicolo. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e ha direttamente rideterminato la durata della sospensione della patente in anni uno (cumulo materiale delle sanzioni accessorie) e ha disposto la confisca dell'autovettura Fiat Panda targata D (il veicolo risultava di proprietà dell'imputato).

Norme richiamate

  • art. 186-bis, comma 6, Codice della Strada

    «la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato»

    La norma impone, oltre alla sospensione della patente (6 mesi - 2 anni), la confisca del veicolo se di proprietà dell'autore; quando più reati stradali prevedono la sospensione come accessorio, le durate si cumuleranno materialmente.

  • art. 187, comma 8, Codice della Strada

    «salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7»

    Prevede che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporti l'applicazione delle sanzioni previste per analoghe ipotesi; nella pratica collegata all'art.186-bis produce la sanzione accessoria della sospensione e, se ricorrono i presupposti, la confisca.

  • art. 222, Codice della Strada

    Norma di riferimento per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la determinazione della durata della sospensione segue criteri autonomi rispetto alla quantificazione della pena penale e richiede considerazioni di tutela della collettività e della sicurezza stradale.

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada

    Nell'ipotesi di sostituzione di pena con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve quantificare le sanzioni amministrative accessorie entro i limiti edittali e può sospenderne l'efficacia in attesa dell'esito del lavoro di pubblica utilità, con effetti sulla eventuale estinzione, riduzione o revoca delle misure.

  • art. 81, Codice Penale

    La Corte ha affermato che la disciplina del cumulo penale (art. 81 c.p.) non è applicabile per limitare il cumulo delle sanzioni amministrative accessorie previste per più violazioni del codice della strada; va invece operato il cumulo materiale delle durate.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8

    La disciplina delle sanzioni amministrative proprie prevista dalla L. 689/1981 non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie di natura consequenziale ad una condanna penale; pertanto non può ridurre il cumulo delle sospensioni accessorie.

  • art. 606, comma 2, Codice di Procedura Penale

    Consente il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento quando si censurano errori o omissioni nella applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; il Procuratore può impugnare tali omissioni/erronee applicazioni.

  • art. 444 e ss., Codice di Procedura Penale (patteggiamento)

    Disciplina il giudizio per accordo (patteggiamento); anche nel patteggiamento il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge e a motivare la loro determinazione entro i limiti edittali.

Massime di principio

  • Se il giudice condanna per più violazioni del codice della strada che comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente, la durata complessiva si determina con il cumulo materiale delle singole durate previste per ciascun illecito (non opera l'art. 81 c.p. né le regole della L. 689/1981).
  • Quando la legge prevede la confisca del veicolo e il mezzo è di proprietà dell'autore, la confisca è obbligatoria: il giudice non può ometterla per mera discrezionalità formale; in caso di patteggiamento il giudice deve comunque provvedere, salvo sospensione dell'efficacia nei modi previsti dalla norma relativa alla sostituzione della pena.
  • Nel giudizio di patteggiamento il magistrato deve comunque quantificare le sanzioni amministrative accessorie nei limiti edittali e può sospenderne l'efficacia in relazione all'esecuzione di misure sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità); la mancata applicazione o errata determinazione di dette misure è sindacabile in Cassazione.
  • Il Procuratore della Repubblica può impugnare in Cassazione sentenze di patteggiamento che presentino omissioni o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie (art. 606 c.p.p.); la Corte può correggere direttamente profili non discrezionali (es. somma di durate obbligatorie, confisca prevista dalla legge).
  • La determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente segue criteri autonomi rispetto alla pena penale (occorre motivare in relazione alla gravità della violazione, alla tutela della collettività e al pericolo per la sicurezza stradale).

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