Cassazione Penale, Sentenza n. 36948/2024 del 04/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 28/02/2024 che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene. Il ricorrente lamentava violazione degli artt. 650 e 656 c.p.p. e dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022, sostenendo che una delle condanne incluse nell'ordine era oggetto di una istanza di sostituzione della pena (ex art. 95 D.Lgs. 150/2022) e, poiché la sostituzione poteva incidere sulla specie e sulla misura della pena, la relativa esecuzione non poteva legittimamente essere avviata fino alla decisione sul procedimento di esecuzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: fra la proposizione del ricorso e l'udienza il Tribunale di Firenze ha sostituito la pena di 3 anni con lavoro di pubblica utilità (26/04/2024) e il Pubblico Ministero ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo (02/05/2024) che non comprendeva più la pena oggetto dell'istanza, rendendo privo di oggetto il gravame. Tuttavia, incidentalmente, la Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni del ricorrente sul piano interpretativo: ha rilevato un difetto normativo e ha interpretato l'art. 95 D.Lgs.150/2022 nel senso che, nei casi transitori da esso disciplinati, al giudice dell'esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della L. 24/11/1981 n. 689 e le disposizioni del codice di rito sulle pene sostitutive (art. 545-bis e connessi), con conseguente necessità di un procedimento bifasico in contraddittorio e della possibilità, ove necessario, di acquisire informazioni e sospendere la decisione: dunque, in presenza di una istanza di sostituzione conforme all'art. 95, non dovrebbe essere posta in esecuzione la pena soggetta a possibile sostituzione fino alla decisione. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non ha comportato condanna alle spese o a sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
Norme richiamate
art. 650 cod. proc. pen.
Indica la esecutività della sentenza irrevocabile; la Corte ha richiamato che l'irrevocabilità è presupposto dell'esecutività ma, nell'ambito transitorio dell'art. 95 D.Lgs.150/2022, l'esecuzione della pena contestata può essere sospesa fino alla decisione sulla istanza di sostituzione
art. 656 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sul procedimento esecutivo; contestualmente la Corte ha valutato la legittimità dell'ordine di esecuzione alla luce delle regole di esecuzione
art. 95 D.Lgs. 150/2022
Norma transitoria che consente, in casi limitati (pena non superiore a quattro anni e procedimento pendente in Cassazione all'entrata in vigore del decreto), la richiesta di sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che vada interpretata applicando, ove compatibili, le norme sul procedimento per le pene sostitutive del codice e del Capo III della L.689/1981, con la conseguente necessità di contraddittorio, acquisizione di informazioni e possibilità di sospendere l'esecuzione fino alla decisione
art. 545-bis cod. proc. pen.
Prevede il procedimento bifasico per l'applicazione delle pene sostitutive (fase istruttoria/contraddittoria e accertamenti dell'Ufficio esecuzione penale esterna); la Corte ha affermato che tale meccanismo si applica anche, in quanto compatibile, al giudizio di esecuzione ex art. 95 D.Lgs.150/2022
art. 545-bis comma 3 cod. proc. pen.
Consente al giudice di acquisire informazioni e provvedere ad eventuali rinvii istruttori; la Corte ha sottolineato che il giudice dell'esecuzione può e deve acquisire elementi necessari prima di decidere sulla sostituzione
art. 20-bis cod. pen.
Riferimento alla disciplina sostanziale rilevante per la valutazione della sostituibilità della pena; la Corte ha richiamato la necessità che, ove applicabile, le valutazioni sostanziali siano fatte con le garanzie processuali previste
L. 24 novembre 1981, n. 689 (Capo III)
Il Capo III contiene disposizioni sulle pene sostitutive; l'art. 95 D.Lgs.150/2022 richiama l'applicazione, in quanto compatibili, di tali disposizioni anche nel giudizio di esecuzione
art. 655 e ss. cod. proc. pen.
Norme relative all'esecuzione e ai poteri del pubblico ministero e dell'autorità giudiziaria in materia esecutiva, richiamate nel contesto della ratio della disciplina transitoria per evitare duplicazioni o ritardi nella valutazione delle sostituzioni
art. 666 cod. proc. pen.
Rilevante per la fase procedurale aperta con la proposizione dell'istanza al giudice dell'esecuzione; la Corte ha menzionato l'analogia procedurale con le norme del codice applicabili in sede di sostituzione
Massime di principio
- Quando è pendente una istanza di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 95 D.Lgs.150/2022 (nei casi transitori previsti), il giudice dell'esecuzione deve applicare, in quanto compatibili, le norme sul procedimento per le pene sostitutive (art. 545-bis e Capo III L.689/1981), con fase contraddittoria e possibilità di acquisire informazioni prima di decidere
- In presenza di una istanza di sostituzione, non è coerente con la ratio della norma consentire che il Pubblico Ministero ponga in esecuzione la pena oggetto di tale istanza prima della decisione: l'esecuzione dovrebbe essere sospesa fino all'esito del procedimento di sostituzione quando la misura può essere modificata
- Se, nel corso del gravame, sopravviene un provvedimento che rimuove l'interesse all'impugnazione (ad esempio perché la pena contestata è stata effettivamente sostituita e l'ordine di esecuzione è stato modificato), il ricorso per Cassazione è dichiarabile inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tale inammissibilità, quando non imputabile al ricorrente, non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie
- L'art. 95 D.Lgs.150/2022 ha ambito applicativo limitato e va interpretato coordinandolo con le regole procedurali esistenti per garantire contraddittorio e adeguata istruttoria; in mancanza di espressa previsione, la lacuna normativa deve essere colmata interpretando la norma alla luce delle disposizioni processuali compatibili
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