Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.), deducendo: (1) violazione di legge per l'utilizzazione, nel giudizio, delle dichiarazioni rese dalla imputata ai verificatori ENEL e raccolte nel verbale di verifica (atto irripetibile); (2) vizio di procedibilità in quanto, secondo il ricorrente, si tratterebbe di reato procedibile a querela. Il primo motivo contestava l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni raccolte nell'ambito di un'attività ispettiva amministrativa; il secondo sosteneva l'inesistenza della procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo: il furto di energia elettrica è procedibile d'ufficio quando è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità). Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato: le dichiarazioni rese dalla Matranga al verificatore ENEL, contenute nel verbale di verifica (atto irripetibile), sono inutilizzabili nel processo celebrato con rito ordinario per provare le ammissioni o la responsabilità dell'imputata, dovendosi limitare l'utilizzo di tale verbale alla prova del fatto storico dell'avvenuta verifica e delle modalità materiali della sottrazione (stato dei luoghi, stato del contatore, quantum di energia sottratta). La sentenza impugnata è stata annullata (con rinvio implicito al giudice di merito per nuovo esame, secondo quanto indicato nella motivazione).
Norme richiamate
Codice penale
artt. 624 e 625 nn. 2 e 7
Delitto di furto (art. 624) e circostanze aggravanti, in particolare la n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità) che, se contestata, mantiene la procedibilità d'ufficio anche dopo il d.lgs. 150/2022.
Codice di procedura penale
Il testo richiamato recita che "Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza"; la Corte interpreta tale divieto estendendolo anche alle dichiarazioni rese nel corso di attività ispettive amministrative e contenute in atti irripetibili, rendendole inutilizzabili nel processo ordinario per provare le ammissioni dell'imputato.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Estende la portata del divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'ambito di attività ispettive anche quando emergono solo semplici indizi di reato; se gli ispettori redigono atti dopo l'emersione di indizi, la parte del documento successiva all'emersione non è utilizzabile.
Decreto legislativo
Ha modificato il regime di procedibilità dei delitti di furto prevedendo in generale procedibilità a querela, ma la Corte ribadisce che la procedibilità a querela non opera quando ricorre la circostanza aggravante ex art. 625 n.7 o altra eccezionata dalla novella.
Codice di procedura penale
Richiamato nel contesto delle garanzie difensive legate alle dichiarazioni rese durante le indagini e alla necessità di avvisi e assistenza del difensore; la Corte sottolinea che declarazioni rese in assenza di tali garanzie possono essere inutilizzabili salvo casi specifici (es. abbreviato con spontaneità accertata).
Codice di procedura penale
Consente la verbalizzazione di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; la giurisprudenza citata distingue l'utilizzabilità di tali dichiarazioni nel giudizio abbreviato (utilizzabili se spontanee e sottoscritte) rispetto al rito ordinario.
Massime di principio
- Nel processo ordinario per furto di energia elettrica le dichiarazioni rese dall'imputato ai verificatori/ispettori (es. ENEL) raccolte in verbali di verifica, pur essendo atti irripetibili acquisibili al fascicolo, non sono utilizzabili per provare le ammissioni o la responsabilità dell'imputato: possono essere usate solo per dimostrare il fatto storico dell'avvenuta verifica e le circostanze materiali (stato dei luoghi, contatore, quantum sottratto).
- Le attività di verifica svolte da soggetti amministrativi (verificatori ENEL, guardia di finanza in ambito fiscale ecc.) sono attività ispettive: se durante tali attività emergono anche semplici dati indicativi di reato, le dichiarazioni raccolte successivamente non possono essere utilizzate per scavalcare le garanzie difensive previste per gli indagati.
- Il giudice che utilizza verbali di verifica deve separare nettamente la parte 'descrittiva' (stato dei luoghi, esito della verifica, elementi tecnici) — utilizzabile ai fini della prova materiale — dalla parte contenente dichiarazioni rese dall'indagato, che in linea di principio è inutilizzabile nel rito ordinario.
- Le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato se risultano chiaramente spontanee e sottoscritte; tale deroga non si estende automaticamente al rito ordinario.
- Il reato di furto di energia elettrica resta procedibile d'ufficio quando è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 (fatto su cose destinate a pubblico servizio/ pubblica utilità), per cui la querela non impedisce l'azione penale in tali ipotesi.
- In processi futuri, se il giudice intende fondare la decisione su dichiarazioni rese nell'ambito di attività ispettive, dovrà verificare l'esistenza di ulteriori elementi istruttori assunti nel dibattimento che consentano di riferire l'attività delittuosa all'imputato senza utilizzare le dichiarazioni proibite; in mancanza, deve escluderne la valutazione probatoria.
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