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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36934/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esposito impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 02/07/2021 che confermava la condanna (art. 95 DPR 115/2002) già inflitta dal Tribunale di Napoli il 28/02/2013. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduce tre motivi incentrati principalmente su: 1) vizio di motivazione nella parte che riconosce la responsabilità penale (secondo il ricorrente la titolarità di 71 veicoli non prova redditi illeciti e la querela/denunzia avrebbe dimostrato la sua mancata conoscenza delle intestazioni); 2) mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza e dell'estratto contumaciale (si sostiene la persistente impugnabilità da parte dell'imputato in proprio); 3) estinzione del reato per prescrizione alla data del 03/09/2016. Inoltre si deduce che la precedente impugnazione e pronunce intervenute avrebbero inciso sulla possibilità di riproporre censure sulla responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preclusa la possibilità per l'imputato di proporre il ricorso in proprio perché il diritto di impugnazione era già stato esercitato dal difensore (ricorrente risultava già assistito da difensore di fiducia nelle fasi precedenti) e non sono provate le condizioni per la rimessione in termini (mancata conoscenza del processo/provvedimento). Inoltre una precedente decisione della Corte (IV sezione, 13.12.2022) aveva già accolto il ricorso limitatamente alla recidiva ma dichiarato irrevocabile, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'affermazione di responsabilità penale, precludendo ulteriore riesame della responsabilità. Il ricorrente non ha allegato documenti rilevanti (es. la querela) e le deduzioni risultano in gran parte riconsiderazioni di merito. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 (determinazione equitativa).

Norme richiamate

  • DPR 30 aprile 1999, n. 115, art. 95

    Norma sostanziale cui si riferisce la condanna per i fatti commessi; la sentenza conferma la responsabilità ai sensi di tale disposizione

  • art. 175 c.p.p., comma 2 (testo previgente alla novella)

    Richiamato nel quadro del principio di unicità del diritto di impugnazione: la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno evidenziato che la proposizione dell'impugnazione da parte del difensore può esaurire il diritto di impugnazione salvo casi particolari (es. contumacia e mancata conoscenza del processo)

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 9, comma 2

    "Salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"

    La normativa sul processo in assenza considera la nomina di un difensore di fiducia come indizio di conoscenza del procedimento, limitando la possibilità di rimettere l'imputato nei termini una volta che il difensore abbia proposto impugnazione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 317/2009

    Richiamata come riferimento interpretativo: la Corte costituzionale ha preso atto del principio di unicità del diritto di impugnazione ma ha sottolineato l'esigenza di tutelare il contumace che non abbia avuto conoscenza del processo, richiedendo normativa specifica e distinguendo tra difensore d'ufficio e di fiducia

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in chiusura con riferimento ai criteri sulla ripartizione delle spese e sulla valutazione della colpa nella proposizione di impugnazioni procedurali

  • art. 624 cod. proc. pen. (richiamato dalla Corte)

    La Corte ha richiamato la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale operata in precedente pronuncia ai sensi di tale norma, circostanza che preclude la riesamina della responsabilità nel presente ricorso

Massime di principio

  • Il diritto di impugnazione è in linea di massima unico: se il difensore (soprattutto se difensore di fiducia) ha già esercitato l'impugnazione, l'imputato che successivamente propone un altro ricorso deve provare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo o del provvedimento per ottenere la riammissione nei termini.
  • La nomina di un difensore di fiducia è valutata come elemento che presume la conoscenza del procedimento; la rimessione in termini è più agevole solo quando l'impugnazione è stata proposta dal difensore d'ufficio e l'imputato contumace non aveva conoscenza del processo.
  • Quando una precedente decisione di legittimità ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, le censure successive sul punto risultano precluse: occorre verificarne l'esistenza prima di riproporre questioni di merito.
  • Le deduzioni che si limitano a una rivalutazione del merito senza introdurre profili di diritto nuovi o senza allegare documenti determinanti (es. querela, documentazione probatoria) rischiano l'inammissibilità; è essenziale allegare e documentare ogni atto di supporto alle deduzioni.
  • Il calcolo della prescrizione deve essere documentato e argomentato con precisione nel ricorso; affermazioni generiche sulla estinzione per prescrizione sono difficilmente decisive senza un'istruttoria documentale.
  • In caso di contumacia va distinta la conoscenza dell'esistenza del procedimento dalla conoscenza del provvedimento impugnato: la sussistenza di almeno una di tali conoscenze può precludere la rimessione in termini.
  • Prima di proporre ricorso in cassazione è cruciale verificare la storia processuale (impugnazioni già proposte, nomine di difensori, pronunce precedenti) perché tali elementi possono determinare l'inammissibilità per ragioni procedurali indipendenti dal merito.

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