Cassazione Penale, Sentenza n. 36952/2024 del 04/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di condanna emessa dal GIP di Padova (6/12/2022) per plurimi reati di traffico di stupefacenti (complessivi 32 kg di eroina e 450 g di cocaina, valore 187.900 euro) ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente ha dedotto tre censure principali: (1) violazione degli artt. 599‑bis, comma 3 e 3‑bis c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione per il rigetto del concordato in appello e per non aver consentito alle parti di riformularlo; (2) violazione degli artt. 546, comma 1 lett. e) n.2 c.p.p., 125 c.p.p., 132 e 133 c.p. e principi costituzionali (artt. 27 e 111 Cost.) con riferimento alla determinazione della pena base e mancata adeguata motivazione sulla riduzione della pena; (3) violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p., degli artt. 132 e 133 c.p. e principi costituzionali con riferimento all'aumento della pena per continuazione, sostenendo un errore di calcolo che ha portato ad un incremento superiore a un terzo della pena base e mancato rispetto del principio di diritto richiamato dalle Sezioni Unite (sent. n. 47127/2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli o manifestamente infondati o attinenti all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito (inapplicabilità dell'obbligo di rimettere le parti in termini per riformulare il concordato; legittima valutazione in ordine alla pena base e alle attenuanti). Ha però accolto il terzo motivo: è stato riscontrato un errore nella determinazione dell'aumento per continuazione (l'incremento confermato in appello eccedeva il terzo indicato nella prima sentenza). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'aumento per continuazione e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio solo su quel punto; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Norma sostanziale contestata: la Corte ha confermato che i fatti rientrano nella fattispecie di traffico di stupefacenti e che la gravità e la consistente quantità di stupefacenti giustificano una pena elevata
cod. proc. pen., art. 599‑bis, comma 3 e 3‑bis
Richiamata dal ricorrente in relazione al concordato in appello; la Corte ha osservato che non esiste obbligo per il giudice d'appello di rimettere le parti in termini per riformulare la proposta e che la mancata adesione al concordato può essere motivata in relazione all'inadeguatezza della pena proposta
cod. proc. pen., art. 546, comma 1 lett. e) n. 2
Norma sulla determinazione della pena: impugnata dal ricorrente la mancata riduzione della pena, ma la Corte ha ritenuto la materia attinente al prudente esercizio del potere discrezionale del giudice di merito
cod. proc. pen., art. 125 (compreso comma 3)
Richiamata rispetto al calcolo della pena e alla continuazione; la Corte ha accolto il vizio relativo al calcolo dell'aumento per continuazione (errore che ha prodotto un incremento superiore a quello consentito)
cod. pen., artt. 132 e 133
Riferimenti ai criteri di commisurazione e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione operata in merito alla pena base rientri nella discrezionalità del giudice di merito, mentre l'errore nel calcolo della continuazione ha rilevanza di diritto
Costituzione, artt. 27 e 111
Richiamati dal ricorrente in connessione con la proporzione della pena e il giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione di questi principi rispetto alle censure sulla pena base, ma ha accolto il rilievo tecnico sul calcolo della continuazione
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Citato nella motivazione come precedente specifico dell'imputato (condanna anteriore) rilevante ai fini del profilo soggettivo e della valutazione della gravità
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023 (Santacruz)
Richiamata per l'orientamento secondo il quale, nel procedimento con trattazione orale, non è nulla la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo senza che il giudice disponga la prosecuzione del dibattimento, se l'appellante ha comunque concluso nel merito
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 47127 del 24/6/2021
Richiamata dal ricorrente come principio di diritto sul tema della determinazione della continuazione; la Corte ha ritenuto che il calcolo della continuazione debba conformarsi ai criteri di diritto evocati e ha annullato la parte della sentenza che aveva ecceduto tali limiti
Massime di principio
- In tema di concordato in appello il giudice non è obbligato a rimettere le parti in termini per riformulare la proposta: può motivatamente rifiutare l'accordo se la pena concordata appare inadeguata rispetto alla fattispecie e al profilo soggettivo dell'imputato
- Le censure sulla determinazione della pena base che investono valutazioni di merito (gravità del fatto, quantità dello stupefacente, precedenti specifici, valore commerciale) sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo errori di diritto o palese illogicità
- Gli incrementi per continuazione devono essere calcolati rigorosamente secondo i criteri di legge e i principi stabiliti dalle Sezioni Unite; un errore di calcolo che produca un aumento superiore al consentito è vizio di diritto che legittima l'annullamento parziale e il rinvio
- La Cassazione può annullare solo in parte la sentenza e disporre il rinvio limitatamente alla questione affetta da vizio, lasciando impregiudicata la restante statuizione
- Documenti o provvedimenti sopravvenuti successivi alla sentenza impugnata (es. ordinanze esecutive) non possono essere valutati in sede di legittimità quale base per rivedere la motivazione della sentenza impugnata
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