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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36952/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di condanna emessa dal GIP di Padova (6/12/2022) per plurimi reati di traffico di stupefacenti (complessivi 32 kg di eroina e 450 g di cocaina, valore 187.900 euro) ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente ha dedotto tre censure principali: (1) violazione degli artt. 599‑bis, comma 3 e 3‑bis c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione per il rigetto del concordato in appello e per non aver consentito alle parti di riformularlo; (2) violazione degli artt. 546, comma 1 lett. e) n.2 c.p.p., 125 c.p.p., 132 e 133 c.p. e principi costituzionali (artt. 27 e 111 Cost.) con riferimento alla determinazione della pena base e mancata adeguata motivazione sulla riduzione della pena; (3) violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p., degli artt. 132 e 133 c.p. e principi costituzionali con riferimento all'aumento della pena per continuazione, sostenendo un errore di calcolo che ha portato ad un incremento superiore a un terzo della pena base e mancato rispetto del principio di diritto richiamato dalle Sezioni Unite (sent. n. 47127/2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli o manifestamente infondati o attinenti all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito (inapplicabilità dell'obbligo di rimettere le parti in termini per riformulare il concordato; legittima valutazione in ordine alla pena base e alle attenuanti). Ha però accolto il terzo motivo: è stato riscontrato un errore nella determinazione dell'aumento per continuazione (l'incremento confermato in appello eccedeva il terzo indicato nella prima sentenza). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'aumento per continuazione e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio solo su quel punto; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    Norma sostanziale contestata: la Corte ha confermato che i fatti rientrano nella fattispecie di traffico di stupefacenti e che la gravità e la consistente quantità di stupefacenti giustificano una pena elevata

  • cod. proc. pen., art. 599‑bis, comma 3 e 3‑bis

    Richiamata dal ricorrente in relazione al concordato in appello; la Corte ha osservato che non esiste obbligo per il giudice d'appello di rimettere le parti in termini per riformulare la proposta e che la mancata adesione al concordato può essere motivata in relazione all'inadeguatezza della pena proposta

  • cod. proc. pen., art. 546, comma 1 lett. e) n. 2

    Norma sulla determinazione della pena: impugnata dal ricorrente la mancata riduzione della pena, ma la Corte ha ritenuto la materia attinente al prudente esercizio del potere discrezionale del giudice di merito

  • cod. proc. pen., art. 125 (compreso comma 3)

    Richiamata rispetto al calcolo della pena e alla continuazione; la Corte ha accolto il vizio relativo al calcolo dell'aumento per continuazione (errore che ha prodotto un incremento superiore a quello consentito)

  • cod. pen., artt. 132 e 133

    Riferimenti ai criteri di commisurazione e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione operata in merito alla pena base rientri nella discrezionalità del giudice di merito, mentre l'errore nel calcolo della continuazione ha rilevanza di diritto

  • Costituzione, artt. 27 e 111

    Richiamati dal ricorrente in connessione con la proporzione della pena e il giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione di questi principi rispetto alle censure sulla pena base, ma ha accolto il rilievo tecnico sul calcolo della continuazione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Citato nella motivazione come precedente specifico dell'imputato (condanna anteriore) rilevante ai fini del profilo soggettivo e della valutazione della gravità

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023 (Santacruz)

    Richiamata per l'orientamento secondo il quale, nel procedimento con trattazione orale, non è nulla la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo senza che il giudice disponga la prosecuzione del dibattimento, se l'appellante ha comunque concluso nel merito

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 47127 del 24/6/2021

    Richiamata dal ricorrente come principio di diritto sul tema della determinazione della continuazione; la Corte ha ritenuto che il calcolo della continuazione debba conformarsi ai criteri di diritto evocati e ha annullato la parte della sentenza che aveva ecceduto tali limiti

Massime di principio

  • In tema di concordato in appello il giudice non è obbligato a rimettere le parti in termini per riformulare la proposta: può motivatamente rifiutare l'accordo se la pena concordata appare inadeguata rispetto alla fattispecie e al profilo soggettivo dell'imputato
  • Le censure sulla determinazione della pena base che investono valutazioni di merito (gravità del fatto, quantità dello stupefacente, precedenti specifici, valore commerciale) sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo errori di diritto o palese illogicità
  • Gli incrementi per continuazione devono essere calcolati rigorosamente secondo i criteri di legge e i principi stabiliti dalle Sezioni Unite; un errore di calcolo che produca un aumento superiore al consentito è vizio di diritto che legittima l'annullamento parziale e il rinvio
  • La Cassazione può annullare solo in parte la sentenza e disporre il rinvio limitatamente alla questione affetta da vizio, lasciando impregiudicata la restante statuizione
  • Documenti o provvedimenti sopravvenuti successivi alla sentenza impugnata (es. ordinanze esecutive) non possono essere valutati in sede di legittimità quale base per rivedere la motivazione della sentenza impugnata

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