Cassazione Penale, Ordinanza n. 36495/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina del 16 febbraio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina per il delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, alla pena ritenuta di giustizia. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge sull’affermazione di responsabilità, contestando in particolare la prova del dolo e l’efficacia dimostrativa degli elementi probatori; la Corte territoriale aveva ritenuto rilevante il reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata, relativa al 2019, e non il modello ISEE riferito al 2020, aggiungendo che l’eventuale errore sulla disciplina applicabile sarebbe stato un errore di diritto. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.; la Corte d’appello aveva escluso la particolare tenuità in ragione della discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo, mentre il ricorso non si confrontava specificamente con tale motivazione. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. Con il quarto ha contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario; la Corte d’appello aveva valorizzato i plurimi precedenti e il fatto che il beneficio della sospensione condizionale fosse già stato concesso in due occasioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo di una doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa in appello; inoltre, la contestazione del peso delle prove sollecitava una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. La Corte ha precisato che l’art. 76 d.lgs. n. 115/2002 non è legge extrapenale rispetto all’art. 95 dello stesso decreto e che l’errore o l’ignoranza sul suo significato costituisce errore di diritto non scusabile. Il secondo motivo è stato giudicato reiterativo e generico rispetto alla motivazione sull’insussistenza della particolare tenuità, fondata sulla discrepanza tra reddito dichiarato ed effettivo. Il terzo è stato dichiarato manifestamente infondato: il giudice non deve esaminare ogni elemento dedotto per le attenuanti generiche e può negarle in assenza di elementi positivi, come ritenuto nel caso. Anche il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, considerati i plurimi precedenti e le due precedenti concessioni della sospensione condizionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Norme richiamate
l'art. 76 d.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Lgs.
L’art. 95 richiama la disciplina dell’art. 76 ai fini della fattispecie incriminatrice; l’errore sul significato di tale disciplina è trattato come errore di diritto non scusabile.
art. 76 d.lgs. n. 115/2002
l'art. 76 d.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Lgs., non costituisce legge extrapenale, sicché l'eventuale errore o ignoranza sul suo significato integra un errore di diritto non scusabile
La disposizione non costituisce legge extrapenale rispetto alla norma incriminatrice che la richiama; l’errore o l’ignoranza sul suo significato integra pertanto un errore di diritto non scusabile.
Allamotivazione della Corte secondo cui il fatto, alla luce della discrepanza fra il reddito dichiarato e quello effettivo non poteva essere ritenuto lieve, il ricorrente ha opposto una censura solo generica.
La declaratoria di particolare tenuità è esclusa, nel caso esaminato, in ragione della rilevante discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo; una censura generica, che non si confronti con tale motivazione, non è idonea a contestare la decisione.
Massime di principio
- Quando una norma incriminatrice richiama la disciplina legislativa che regola il presupposto dell’illecito, tale disciplina non è, per ciò solo, legge extrapenale: l’errore o l’ignoranza sul suo significato costituisce errore di diritto non scusabile.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare autonomamente il significato degli elementi probatori o sostituire ai criteri ricostruttivi del giudice di merito una diversa ricostruzione proposta dal ricorrente; il controllo riguarda la tenuta del percorso giustificativo nei limiti propri del giudizio di cassazione.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione che esclude la lieve entità; una censura generica o meramente reiterativa non supera il vaglio di ammissibilità.
- Per negare le attenuanti generiche il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutti gli elementi prospettati, essendo sufficiente che indichi quelli decisivi o rilevanti; il diniego può essere fondato anche sull’assenza di elementi positivi utili a mitigare la pena.
- La presenza di plurimi precedenti e l’avvenuta concessione della sospensione condizionale in precedenti occasioni possono sostenere, secondo la motivazione del caso, il diniego della sospensione condizionale e della non menzione.
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