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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43411/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e ha rinviato al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio su quel punto. Ha comunque confermato il riconoscimento della continuazione tra i tre reati (aspetto non impugnato dal Pubblico Ministero). La censura sulla motivazione e sugli errori di calcolo è stata ritenuta fondata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra tre delitti di evasione e aveva rideterminato la pena complessiva. Il motivo principale è la violazione di legge: una precedente ordinanza dello stesso giudice aveva già determinato la pena complessiva (per la continuazione tra i primi due reati) tenendo conto dell'art.81, comma 4, c.p. (per effetto della recidiva reiterata). La nuova ordinanza, includendo anche un terzo reato, ha però determinato una pena complessiva inferiore a quella già fissata, con apparente disapplicazione dell'art.671, comma 2-bis, c.p.p. Inoltre viene dedotto vizio di motivazione e contraddittorietà nei calcoli (discordanza tra le pene indicate e gli aumenti per continuazione, differenze tra provvedimento e ordinanza integrativa).

Norme richiamate

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    La Corte richiama l'applicazione dell'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata: tale aumento va considerato nel calcolo della pena complessiva in caso di riconoscimento della continuazione e non può essere disapplicato se i presupposti della recidiva sussistono.

  • art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte il giudice dell'esecuzione deve applicare l'art. 81, comma 4, cod. pen. nella determinazione della pena complessiva; la nuova determinazione che ha portato a un risultato inferiore rispetto a una precedente ordinanza costituisce una disapplicazione di detta norma e giustifica l'annullamento parziale.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione che comprenda reati aggiuntivi non può determinare una pena complessiva inferiore a quella già previamente determinata per un sottoinsieme di reati: l'aggiunta di reati in continuazione deve, nel calcolo logico-giuridico, comportare un incremento o comunque non ridurre la situazione sanzionatoria già consolidata.
  • Quando una precedente determinazione della pena ha già computato aumenti per recidiva (art.81, comma 4), il giudice dell'esecuzione è vincolato ad applicare tale criterio anche in successive ricalcolazioni (art.671, comma 2-bis c.p.p.); omettere o travisare tale applicazione può costituire violazione di legge.
  • La motivazione della determinazione della pena deve essere chiara e coerente: i calcoli numerici (pena base, aumenti per continuazione, suddivisione degli aumenti tra reati satellite) devono risultare leggibili e corrispondenti al risultato finale; contraddizioni o omissioni possono portare all'annullamento e al rinvio.
  • In caso di errori nel calcolo della pena complessiva il rimedio corretto è l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio sul punto, mantenendo gli accertamenti non impugnati (es. il riconoscimento della continuazione).
  • Il Pubblico Ministero può ottenere l'annullamento parziale anche quando non contesta il riconoscimento del vincolo, puntando sulla corretta applicazione delle norme di computo e sulle regole procedurali dell'esecuzione.

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