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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 7506 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'avviso contestava maggiori imposte IVA, IRES e IRAP, principalmente per: l'indetraibilità dell'IVA relativa a fatture emesse da società ritenute cartiere e riferite a operazioni soggettivamente inesistenti; l'indebita detrazione dell'IVA su fatture qualificate dall'Ufficio come relative a una locazione immobiliare anziché a servizi di logistica; e l'illegittima deduzione di quote di ammortamento per costi pluriennali relativi a lavori e spese su beni di terzi. La società sosteneva la propria buona fede, la regolarità formale delle fatture, l'assenza di consapevolezza della frode, l'assoluzione del legale rappresentante in sede penale e la corretta contabilizzazione dei costi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto integralmente il ricorso, ritenendo detraibile l'IVA sulle fatture soggettivamente inesistenti in assenza di prova della conoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente. L'Agenzia delle entrate ha appellato. In secondo grado, l'appello è stato accolto limitatamente all'IVA sulle fatture emesse dalle società cartiere: l'acquisto diretto da soggetti privi di adeguata struttura costituiva elemento sintomatico della mancanza di buona fede, spettando alla contribuente provare la propria inconsapevolezza. L'assoluzione penale e l'esiguità dei rapporti commerciali non sono state ritenute decisive. Per il rilievo relativo agli ammortamenti è stata dichiarata intervenuta conciliazione, a seguito dell'autotutela parziale dell'Ufficio e della rideterminazione della pretesa. Il rilievo relativo alle fatture di logistica risultava già annullato dall'Agenzia. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 8 del D.L. 16/2012, modificativo dell'art. 14, comma 4-bis, della legge 537/1993

    Richiamato in relazione al recupero dell'IVA e alla disciplina delle fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • Art. 7 della legge 212/2000

    Invocato dalla contribuente per sostenere la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione del processo verbale di constatazione; la censura non ha determinato l'annullamento dell'atto.

  • Art. 37-bis del D.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla contribuente in relazione ai vizi di motivazione dell'accertamento.

  • Principi della Corte di giustizia UE nelle cause Optigen, Fulcrum e Bond House, C-354/03, C-355/03 e C-484/03

    Il diritto alla detrazione non è pregiudicato da una frode commessa da altro operatore della catena, se il soggetto passivo non sapeva e non poteva sapere della frode.

    La detrazione IVA può essere mantenuta quando il cessionario è incolpevolmente estraneo alla frode e ha adottato le necessarie cautele.

  • Principi della Corte di giustizia UE nelle cause Kittel, C-439/04 e C-440/04

    Il diritto alla detrazione è escluso se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.

    Non è necessario dimostrare la partecipazione intenzionale alla frode: è sufficiente la consapevolezza effettiva o potenziale, valutata secondo le circostanze concrete.

  • Cassazione, sentenza n. 17377/2009

    Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il committente conserva il diritto alla deduzione qualora risulti che non sapeva e non poteva sapere di partecipare a una frode.

    La buona fede del cessionario è il presupposto per conservare il diritto alla detrazione.

  • Cassazione, sentenza n. 9138/2010

    La detrazione non sorge per il solo fatto della corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura.

    Consegna della merce, pagamento e regolarità formale della fattura non sono, da soli, sufficienti a dimostrare il diritto alla detrazione.

  • Cassazione, sentenza n. 6229/2013

    La prova che il fatturante fosse privo di dotazione personale e strumentale adeguata costituisce elemento sintomatico dell'assenza di buona fede del contribuente.

    Quando il fornitore è una cartiera priva di struttura effettiva, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare di non conoscere e di non poter conoscere l'interposizione fittizia.

  • Principio contabile nazionale n. 24 e principi IAS/IFRS richiamati dalla contribuente

    Invocati per sostenere l'ammortizzabilità delle spese su beni di terzi nel minore periodo tra l'utilità futura delle spese e la durata residua della locazione; la questione è stata definita mediante conciliazione.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la mera regolarità formale delle fatture, il pagamento del corrispettivo e la ricezione della prestazione non garantiscono il diritto alla detrazione IVA.
  • Se l'Amministrazione dimostra che il fornitore era una cartiera priva di adeguata struttura organizzativa o strumentale, tale circostanza può costituire un indizio grave della conoscibilità della frode e spostare sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede.
  • La buona fede deve essere dimostrata attraverso elementi concreti di diligenza commerciale, come verifiche sull'identità, sull'affidabilità, sulla struttura e sull'effettiva operatività del fornitore.
  • Il numero limitato di rapporti commerciali con il fornitore e l'assoluzione del legale rappresentante in sede penale non escludono automaticamente la responsabilità fiscale né dimostrano, da soli, l'inconsapevolezza della frode.
  • La sentenza penale di assoluzione può avere valore indiziario, ma non impedisce al giudice tributario di valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per la detrazione IVA.
  • Quando l'Ufficio annulla parzialmente il rilievo o interviene una conciliazione giudiziale, la controversia si definisce nei limiti concordati, senza necessità di una decisione sul merito della parte conciliata.

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