Cassazione Penale, Sentenza n. 18361/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vella impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 01/12/2020 con quattro motivi volti a censurare: 1) la sussistenza di un'associazione finalizzata a delitti in materia di armi (capo 3); 2) la configurabilità del reato contestato al capo 4 in relazione a norme sull'uso concorsuale e sulla disciplina delle armi; 3) profili relativi all'applicazione dell'aggravante di cui alla legge 203/1991 (oggi art. 416-bis, comma 1 c.p.); 4) applicazione di circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p.). Tuttavia, dopo il deposito del ricorso, in data 9 novembre 2021 l'imputato ha rinunciato espressamente al ricorso con dichiarazione resa e trasmessa dall'ufficio matricola della Casa Circondariale di Caltanissetta. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha esaminato la regolarità della rinuncia e la rilevanza processuale della stessa ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per la valida rinuncia rituale effettuata dall'imputato e trasmessa dall'ufficio matricola. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 500, ritenendola congrua in mancanza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità. Le questioni di merito sollevate con i quattro motivi non sono state quindi esaminate nel merito.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
La norma è stata interpretata nel senso che la rinuncia valida e rituale all'impugnazione da parte dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione
Applicata per disporre la condanna alle spese processuali e per comminare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Richiamata in relazione alla dichiarazione di rinuncia resa dall'imputato e trasmessa dall'ufficio matricola; la Corte ha ritenuto valida la rinuncia se effettuata personalmente e ritualmente trasmessa dall'ufficio matricola della casa circondariale
Cass. Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013 (precedente)
Precedente di legittimità richiamato per affermare la validità della rinuncia al ricorso per cassazione trasmessa dalla cancelleria della casa circondariale
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata sul punto che in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria; qui usata per giustificare il versamento alla Cassa delle ammende
art. 416 cod. pen. e art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Riferiti poiché oggetto dei motivi di impugnazione (contestazione di associazione e aggravante), ma non interpretati nel merito a causa della rinuncia
art. 110 cod. pen.; legge 110/75 art. 23; art. 649 e 125, comma 3 c.p.p.
Norme richiamate nei motivi in relazione a profili di concorso e disciplina delle armi; non affrontate nel merito per la dichiarazione di inammissibilità
art. 7 legge 203/1991 (oggi art. 416-bis, comma 1 c.p.)
Riferita come presunta aggravante oggetto di censura, non esaminata nel merito
art. 62-bis cod. pen.; art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiamate nei motivi relativi alle circostanze attenuanti e alla procedura; non esaminate per la rinuncia
art. 187 e 192 c.p.p.; art. 649 c.p.p.
Norme processuali evocate nei motivi di impugnazione; non valutate nel merito a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia personale e rituale all'impugnazione da parte dell'imputato, se correttamente trasmessa dall'ufficio matricola della casa circondariale, produce l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
- Quando la rinuncia è valida, le questioni di merito sollevate nell'impugnazione non vengono esaminate: l'atto di rinuncia estingue l'interesse ad ottenere la pronuncia della Corte e determina la chiusura del rimedio straordinario
- La dichiarazione di rinuncia deve rispettare le formalità previste (atto personale dell'imputato e trasmissione rituale); in mancanza di tali formalità la rinuncia può essere impugnata o non essere considerata valida
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sempre la regolarità formale della dichiarazione di rinuncia (chi l'ha resa, come è stata trasmessa, eventuali deleghe o vizi) e valutare con il difensore le conseguenze pratiche prima di rinunciare a un impugnazione
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