Cassazione Civile, Ordinanza n. 34912/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. contro l'ordinanza del giudice di merito che aveva respinto la sua istanza di sospensione di una deliberazione condominiale da essa impugnata. Il Tribunale di Bari aveva rigettato il reclamo cautelare; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione. In memoria la ricorrente ha richiamato una successiva pronuncia della Corte di cassazione, ritenendola utile a sostenere l'ammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto l'argomento inconferente perché relativo a una fattispecie diversa, concernente la statuizione sulle spese resa in sede cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha affermato che l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è impugnabile con ricorso per cassazione, poiché si tratta di un provvedimento privo di attitudine a passare in giudicato, sia formale sia sostanziale, in ragione della sua provvisorietà e non decisorietà. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina il reclamo cautelare, ma l'ordinanza resa sul reclamo di rigetto della misura cautelare non è ritenuta ricorribile per cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme al comma 1-quater per il regime del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza o di impugnazione definita in modo sfavorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'ordinanza che decide sul reclamo cautelare rigettandolo non è, di regola, ricorribile per cassazione, perché non è un provvedimento decisorio idoneo al giudicato e conserva carattere provvisorio.
- La deduzione di un precedente giurisprudenziale è irrilevante se il precedente riguarda una questione diversa, anche se inserita nel medesimo contesto processuale cautelare.
- Nel giudizio di legittimità, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
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