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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5395/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la confisca di vari beni mobili e immobili, conti correnti, titoli e beni aziendali a loro intestati o nella loro disponibilità, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, contestandone la motivazione per mancanza e manifesta illogicità. Denunciano in particolare: (i) l'insufficienza e la remota storicità dei precedenti del defunto Calogero Rizzuto rispetto alla pericolosità; (ii) l'assenza di attualità della pericolosità; (iii) la sproporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi leciti del nucleo familiare, anche sulla base di una consulenza tecnica di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione contro i decreti in materia di misure di prevenzione è consentito solo per violazione di legge, escludendo la censura di "illogicità manifesta" della motivazione come vizio autonomo rilevabile in sede di legittimità. Solo la mancanza o la motivazione meramente apparente (omissione di confronto con un elemento potenzialmente decisivo) è deducibile. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva dato motivazione estesa e ha trattato le allegazioni difensive; il ricorso si limitava a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, rivalutazione non consentita in Cassazione. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 24

    Norma che autorizza la confisca per sproporzione rispetto ai redditi leciti; la Corte ha confermato l'applicazione della confisca sulla base della valutazione di sproporzione svolta dal giudice di merito

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2 e comma 3

    Il comma 2 impone al giudice d'appello l'obbligo di motivare il decreto; il comma 3 limita il ricorso per cassazione avverso i decreti in materia di misure di prevenzione alla sola violazione di legge, escludendo l'impugnazione fondata esclusivamente su vizi di motivazione quali l'"illogicità manifesta"

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e

    Prevede la censura dell'illogicità manifesta della motivazione tra i motivi ordinari di cassazione; la Corte precisa però che, per i decreti sulle misure di prevenzione, tale vizio non è sindacabile in Cassazione per effetto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che disciplina le spese del procedimento in caso di inammissibilità e la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011); le doglianze che insistono solo sulla presunta illogicità della motivazione sono, di regola, inammissibili
  • La Cassazione non può essere usata per una rivalutazione del materiale probatorio o per riproporre valutazioni di merito già compiute dal giudice d'appello: le critiche sostanzialmente rievaluative devono essere formulate entro i rimedi di merito
  • Per rendere ammissibile il ricorso in situazioni simili è necessario evidenziare violazioni di norme di diritto o dimostrare che la motivazione è del tutto assente o meramente apparente (cioè che il giudice non si è confrontato con un elemento potenzialmente decisivo che avrebbe potuto ribaltare il giudizio)
  • Quando si impugna una confisca per sproporzione, è utile documentare con elementi idonei a provare una specifica violazione di legge o l'omissione del giudice di merito nell'esaminare prove decisive; mere contestazioni della valutazione comparativa fra patrimoni e redditi, senza profili di illegittimità giuridica, rischiano l'inammissibilità
  • L'inammissibilità per motivi procedurali può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; la diligenza nella formazione del ricorso e la scelta accurata dei motivi sono pertanto rilevanti anche sul piano economico

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