Cassazione Penale, Sentenza n. 5395/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la confisca di vari beni mobili e immobili, conti correnti, titoli e beni aziendali a loro intestati o nella loro disponibilità, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, contestandone la motivazione per mancanza e manifesta illogicità. Denunciano in particolare: (i) l'insufficienza e la remota storicità dei precedenti del defunto Calogero Rizzuto rispetto alla pericolosità; (ii) l'assenza di attualità della pericolosità; (iii) la sproporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi leciti del nucleo familiare, anche sulla base di una consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione contro i decreti in materia di misure di prevenzione è consentito solo per violazione di legge, escludendo la censura di "illogicità manifesta" della motivazione come vizio autonomo rilevabile in sede di legittimità. Solo la mancanza o la motivazione meramente apparente (omissione di confronto con un elemento potenzialmente decisivo) è deducibile. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva dato motivazione estesa e ha trattato le allegazioni difensive; il ricorso si limitava a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, rivalutazione non consentita in Cassazione. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 24
Norma che autorizza la confisca per sproporzione rispetto ai redditi leciti; la Corte ha confermato l'applicazione della confisca sulla base della valutazione di sproporzione svolta dal giudice di merito
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2 e comma 3
Il comma 2 impone al giudice d'appello l'obbligo di motivare il decreto; il comma 3 limita il ricorso per cassazione avverso i decreti in materia di misure di prevenzione alla sola violazione di legge, escludendo l'impugnazione fondata esclusivamente su vizi di motivazione quali l'"illogicità manifesta"
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e
Prevede la censura dell'illogicità manifesta della motivazione tra i motivi ordinari di cassazione; la Corte precisa però che, per i decreti sulle misure di prevenzione, tale vizio non è sindacabile in Cassazione per effetto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Norma che disciplina le spese del procedimento in caso di inammissibilità e la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011); le doglianze che insistono solo sulla presunta illogicità della motivazione sono, di regola, inammissibili
- La Cassazione non può essere usata per una rivalutazione del materiale probatorio o per riproporre valutazioni di merito già compiute dal giudice d'appello: le critiche sostanzialmente rievaluative devono essere formulate entro i rimedi di merito
- Per rendere ammissibile il ricorso in situazioni simili è necessario evidenziare violazioni di norme di diritto o dimostrare che la motivazione è del tutto assente o meramente apparente (cioè che il giudice non si è confrontato con un elemento potenzialmente decisivo che avrebbe potuto ribaltare il giudizio)
- Quando si impugna una confisca per sproporzione, è utile documentare con elementi idonei a provare una specifica violazione di legge o l'omissione del giudice di merito nell'esaminare prove decisive; mere contestazioni della valutazione comparativa fra patrimoni e redditi, senza profili di illegittimità giuridica, rischiano l'inammissibilità
- L'inammissibilità per motivi procedurali può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; la diligenza nella formazione del ricorso e la scelta accurata dei motivi sono pertanto rilevanti anche sul piano economico
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