Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32729/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riformato la sentenza di primo grado. Due motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omissione nel dispositivo della pronuncia sulla imputazione ex art. 517 c.p., con contestazione suppletiva nel corso del dibattimento; dedotto che non poteva essere dichiarata la prescrizione per un reato sul quale non vi sarebbe stata pronuncia in primo grado e che la correzione dell'epigrafe non poteva supplire; 2) contestazione della rilevanza penale della condotta contestata (art. 517 c.p.), perché l'imputato avrebbe utilizzato marchi legittimamente registrati da terze società che avevano concesso licenza d'uso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese della parte civile. Rimane pertanto ferma la decisione della Corte di appello che aveva: assolto l'imputato per gli illeciti di cui agli artt. 473 (con aggravante di cui all'art. 474-ter) e 517-ter per insussistenza del fatto; dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 517 c.p.; confermato la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, eliminando però la provvisionale precedentemente liquidata dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 517 cod. pen.

    Rilevato che integra il reato la vendita di prodotti ingannevoli rispetto all'origine/qualità/provenienza quando il marchio imitato, pur non registrato, abbia acquisito valenza identificativa per preuso nel mercato nazionale; pertanto la condotta del ricorrente è stata ritenuta rilevante penalmente, salvo prescrizione intervenuta.

  • art. 473 cod. pen.

    Articolo relativo a falsificazione/alterazione (o altra fattispecie correlata contestata nella vicenda): la Corte di appello ha ritenuto insussistente il fatto e ha assolto l'imputato per tale capo.

  • art. 474-ter cod. pen.

    Aggravante applicata ai reati di cui all'art. 473; la Corte di appello ha escluso la responsabilità per i reati afferenti e quindi l'aggravante non è stata mantenuta.

  • art. 517-ter cod. pen.

    Capo di imputazione relativo a ulteriori condotte contraffattorie o di vendita ingannevole; la Corte di appello ha assolto per insussistenza del fatto.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma sulla correzione di errori materiali nella sentenza: la Corte ha ritenuto legittima la correzione dell'epigrafe della sentenza di primo grado per ricomprendere l'imputazione previamente contestata in corso d'udienza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento degli oneri ai fini della mancanza di merito del ricorso; applicata per imporre le sanzioni pecuniarie e le spese.

  • Corte di cassazione, Sez. V, 27 febbraio 2013, n. 9398

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio per cui l'imitazione di un marchio non registrato può integrare il reato se il segno ha acquisito distintività per preuso; principio applicato nel caso in esame.

  • Corte di cassazione, Sez. V, 25 marzo 2009, n. 1332

    Pronuncia richiamata a sostegno della tutela del marchio non registrato quando abbia acquisito valore identificativo mediante uso precedente nel mercato.

Massime di principio

  • La correzione di un errore materiale nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza (art. 130 c.p.p.) è ammessa quando l'elemento omesso corrisponde a una contestazione effettivamente svolta e trattata nel corso del dibattimento; un'omissione formale non impedisce in sé che la pronuncia si riferisca anche a quel capo se il contenuto della sentenza mostra chiaro riferimento a tutte le imputazioni dibattute.
  • Il mero richiamo a marchi registrati all'estero o a licenze d'uso non esclude automaticamente la rilevanza penale per vendita di prodotti ingannevoli in Italia: la tutela penale può sorgere anche per marchi non registrati se questi hanno acquisito distintività sul mercato nazionale per preuso.
  • La Cassazione è molto deferente rispetto agli accertamenti di fatto svolti in sede di merito; le questioni di valutazione probatoria richiedono motivazione di straordinaria gravità per essere rimesse in dubbio in sede di legittimità.
  • Se in primo grado è stata introdotta contestazione suppletiva e questa è stata dibattuta, la sua mancata trascrizione formale in epigrafe può essere sanata come errore materiale; per opporsi a tale correzione è necessario dimostrare che la pronuncia non poteva riferirsi a quel capo per ragioni sostanziali o processuali.
  • In controversie su marchi e concorrenza, la distinzione tra responsabilità penale e tutela civilistica è importante: anche se il reato risulta prescritto o dichiarata l'insussistenza, può restare aperta la responsabilità civile per il risarcimento del danno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.